[Rosa Maria Ghirardini – vice segretaria nazionale Appc] Tra le righe del tempo affiora la pronuncia della Corte di Cassazione di Torino del lontano 11 giugno 1880, che definiva servitù discontinua ed apparente “il diritto di raccogliere nei fondi contigui al giuoco del pallone i palloni che vi siano caduti”.
La Corte torinese, preso atto che nel Comune di Altavilla “vi era un luogo di sua spettanza adattato specialmente ed esclusivamente destinato al giuoco pubblico del pallone” , riteneva potessero nascere e consolidarsi delle vere e proprie servitù reali relative, come quella di dover tollerare il getto dei palloni nei fondi contigui e circostanti e pure l’accesso momentaneo nei fondi stessi per andare a raccoglierli, consistendo appunto le servitù in un peso sopra un fondo per l’uso e l’utilità d’un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Diversamente, prosegue la Corte “si renderebbe si può dire impossibile l’uso di un giuoco di pallone, sia pure con le debite regole costruito, porocchè, stante la particolare natura del giuoco, i palloni cadono di quando in quando sui fondi vicini, e tanto meno poi si potrebbe continuare nell’esercizio del giuoco stesso, se non si potessero riprendere i palloni in ogni e qualunque luogo vicino, giuocandosi, gettati”.
Lungi dal potere invocare la sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 1880, se colti in fallo dal vicino proprio mentre si sta tentando di riprendere il pallone nella sua proprietà, si rischia di commettere il reato di violazione di domicilio (Corte di cassazione – Sezione V – sentenza 22 marzo 2017 n. 13912).
Per non dire del caso del cinquantenne che, stanco di rilanciare la palla finita per l’ennesima volta nella sua proprietà, ha pensato di tenersela finendo a processo per furto, una lite da venti euro è costata due anni di udienze ed una assoluzione.
Il problema si pone anche all’interno del condominio, se il burbero condomino, stanco delle urla e degli schiamazzi dei bambini che giocano a calcio, avuta in mano la palla la buca ingiuriandoli pesantemente.
La vicenda è finita all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour (sentenza Cass. sez. V penale del 16 gennaio 2017 n. 1786), dopo una condanna in primo grado per il reato di stalking ed una sentenza della corte d’Appello che aveva, poi, riqualificato il fatto contestato come delitto di violenza privata, per giungere ancora ad una assoluzione, questa volta per un cavillo legale.
La Suprema Corte, ritenuto che non ogni forma di violenza assume rilevanza ai fini della configurazione del reato de quo, ma solo quella idonea ad influenzare il processo di formazione della volontà; il reato di violenza privata non poteva dirsi integrato poiché l’agire dell’indagato era motivato dal rispetto del regolamento del condominio e, comunque, anche se temporaneamente faceva allontanare i minori, non impediva loro di riprendere i giochi. La sentenza della Corte d’Appello veniva, quindi, annullata, senza rinvio perché il fatto non sussiste.
In linea è la Corte di Cassazione, prima sezione penale (sentenza n. 23862/2010), intervenuta confermando la sentenza di condanna à sensi dell’art 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) e alla pena pecuniaria (euro 40 di multa) inflitta a due genitori che avevano omesso di vigilare sui figli affinché non arrecassero disturbo a terzi con urla e schiamazzi.
La morale ricavata dalla sentenza è che non si possono difendere i figli in maniera acritica ed irresponsabile, essendo invece necessaria una costante opera educativa, per impedire comportamenti non corretti, al fine di crescere ragazzi con una personalità equilibrata.
E mo’ il pallone te lo buco o non te lo buco?