[A cura di: Confappi] Nelle aree condominiali i lavori per larealizzazione dei nuovi spazi adibiti a parcheggi sono ammessi con la
maggioranza prevista dell’articolo 1136, secondo comma del codice civile.
purché non pregiudichino la solidità strutturale dell’edificio e il diritto dei
singoli condòmini al godimento delle aree comuni. A stabilirlo è stata la
seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza 15533,
depositata il 23 luglio 2015.
Il caso che muove tale decisione è quello di una condomina, che aveva
citato in giudizio il proprio condominio chiedendo la nullità della delibera
assembleare con la quale lo stabile aveva deciso la costruzione di un
autorimessa. La decisione veniva ritenuta illegittima in quanto la condomina
sosteneva, in particolare, che la realizzazione dei nuovi parcheggi avrebbe
costituito un pericolo per la stabilità dei beni condominiali oltre a provocare
un danno estetico e al decoro architettonico. Il complesso immobiliare è
composto da villette a schiera collegate tra loro da passaggi comuni interni
separati dalla via pubblica da un muro comune. Le autorimesse sono ricavate dal
terrapieno eretto a ridosso del muro di recinzione e all’interno del complesso.
Nella sentenza di primo grado il Tribunale di Bologna aveva rigettato
tutte le domande della condomina. Si deliberava che la costruzione dei
parcheggi era stata realizzata secondo i criteri della Legge Tognoli, legge 122
del 1989, e che quindi era assolutamente conforme alla disciplina vigente.
L’articolo 9 delle legge stabilisce, infatti, che le deliberazioni che hanno
per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate con la
maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del c.c.
A seguito del giudizio di primo grado la condomina aveva proposto
appello presso la Corte d’appello di Bologna. Anche in questa sede la domanda
veniva rigettata confermando la validità della delibera approvata con la
maggioranza prevista dall’articolo 1136 del c.c.
La condomina rivolgeva successivamente un
ulteriore ricorso in Cassazione sostenendo inoltre che i parcheggi avevano
ridotto il numero dei posti auto realizzati sul terreno condominiale rendendo
pertanto inutilizzabili alcune parti comuni, che sul terreno di riporto non era
stata ripristinata la vegetazione preesistente e che i garage alteravano il
decoro dei fabbricati. Ma i giudici ermellini stabiliscono ancora una volta la
validità della costruzione, in quanto deliberata con la maggioranza prevista
dall’articolo 1136 del Codice civile, comma 2, a patto che non si pregiudichi
la solidità strutturale dello stabile e il diritto dei singoli condomini
all’uso delle aree comuni.