[A cura di: Confappi] Qualora un passante si procuri delle lesioni a seguito di una caduta su una grata per l’aerazione condominiale difettosa, posizionata su un marciapiede di proprietà privata ma soggetto ad uso pubblico, a rispondere del danno è l’amministrazione comunale in quanto custode del bene.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 6141 del 14 marzo 2018 ha specificato come “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (…) è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all’evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto tra la cosa e l’evento dannoso indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima“.
Secondo il parere dei giudici, il Comune che consente ai cittadini di transitare in un’area di proprietà privata ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione di tale area e degli eventuali manufatti, in modo tale che non risulti mai trascurata e non sia quindi pericolosa per la collettività. “Ne consegue – spiega la Cassazione – che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della pubblica amministrazione, per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima“.
In sostanza, come avviene per i danni cagionati a terzi dall’immobile locato, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile, a pagare le conseguenze è il custode responsabile (in quel caso l’inquilino), mentre il proprietario-locatore rimane “custode e responsabile del danno cagionato dalle strutture murarie dell’immobile degli impianti in esse conglobati“.
I giudici supremi hanno, infine, chiarito che “l’amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l’ente proprietario della strada viene meno non solo quando non provvede alla manutenzione di quest’ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (Cass. 11/11/2011, n. 23362; Cass. 07/02/2017, n. 3216)“.