[A cura di: avv. Enrico Morello – resp. centro studi Agiai]
A distanza di pochi mesi da Sez. Unite 19663/2014, la suprema corte torna nuovamente ad occuparsi di legge Pinto e diritto dei singoli condòmini di richiedere il risarcimento per la irragionevole durata di un procedimento che ha visto come parte la presenza del solo condominio e non, appunto, anche quella del condomino.
La sentenza in questione (26.1.2015/2015), si limita appunto a respingere anche in questo caso la richiesta del singolo condomino, limitandosi a richiamare il seguente principio espresso nella precedente pronuncia: “qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condòmini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio quale autorevole soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dalla assemblea dei condomini”.
Va ricordato, in proposito, che il ricorrente aveva (a parere di chi scrive non a torto) giustificato il proprio ricorso ricordando che configurandosi il condominio come ente di gestione sfornito di personalità giuridica diversa da quella dei singoli condòmini, questi ultimi sarebbero sempre legittimati ad essere parti delle controversie tra il condominio ed altri soggetti, come ricordato del resto dalla stessa cassazione con decisione 22558/2009.
Il problema, in sostanza, si pone come tanti altri a causa della mancata chiarezza sulla titolarità (o meno) di personalità giuridica in capo al condominio: che viene di fatto negata (o riconosciuta in forma “attenuata”) per poi tuttavia esprimere decisioni, come quella oggetto di commento, che di fatto la affermano negando al singolo condomino un diritto (in questo caso in riferimento al risarcimento per eccessiva durata dei processi) che viceversa viene riconosciuto al condominio.