[A cura di: avv. Chiara Magnani – Ass. Foro Immobiliare]
Con la sentenza n. 6552 del 31/03/2015 la Corte di Cassazione conferma come il verbale di assemblea possa essere redatto – e di conseguenza corretto e modificato – anche successivamente alla celebrazione della riunione condominiale. Richiamando i propri precedenti, infatti, la Corte ricorda come, non solo nel nostro ordinamento non vi sia alcuna norma che specificatamente preveda che il verbale di assemblea debba essere approvato nel corso della riunione, ma soprattutto precisa come gli eventuali errori e inesattezze riportati nel verbale non comportino automaticamente la nullità del verbale e della delibera quando è possibile, seppure in un momento successivo, ricostruire la regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte nel corso dell’assemblea e verificare, pertanto, ex post la legittimità della delibera medesima.
Nel caso analizzato dalla Corte, due condòmini avevano richiesto l’annullamento della delibera rilevando, tra gli altri motivi, come vi fosse una difformità tra il verbale letto e sottoscritto nel corso dell’assemblea condominiale e quello trasmesso successivamente dall’amministratore: i ricorrenti rilevavano, infatti, come fosse stato corretto il numero dei voti favorevoli all’approvazione del bilancio consuntivo e alla nomina dell’amministratore rispetto a quello riportato nel verbale redatto nel corso della riunione (in sede assembleare 453 millesimi poi corretto in 531 millesimi). La Corte, sul punto, ha precisato che “ la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non inficiava la validità della deliberazione assunta per quale, eliminato l’errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell’effettiva partecipazione dei condòmini presenti, era stato raggiunto il quorum necessario”
La Cassazione già nel 2005 e nel 2009 aveva avuto modo di affermare che, nel caso in cui il verbale – per la verifica, per esempio, del raggiungimento dei quorum deliberativi ex art. 1136 c.c. – non riporti specificatamente il totale dei partecipanti al condominio, siffatta carenza non incide in alcun modo sulla delibera quando è comunque possibile, seppur successivamente alla celebrazione dell’assemblea, controllare e verificare la regolarità del procedimento di formazione della deliberazione nonché la regolarità e la legittimità della medesima.
Nel caso in cui, invece, le lacune e le inesattezze contenute nel verbale siano tali da non consentire, nemmeno tramite una ricognizione e una verifica successiva alla celebrazione della riunione condominiale, la verifica della legittimità della delibera ivi assunta (es: il verbale non consente di verificare se siano state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., se vi è assoluta incertezza ed indeterminatezza, rispetto ad una precisa votazione, sui condomini contrari e favorevoli e/o sulle rispettive quote millesimali, se manca qualsivoglia riferimento ai votanti…), il verbale sarà ovviamente invalido con conseguente possibilità, per il singolo partecipante al condominio, di agire per l’annullamento dell’eventuale delibera ritenuta illegittima.
Con la sentenza del 31/03/2015, pertanto, la Cassazione conferma come le carenze, gli errori e le inesattezze eventualmente contenute nel verbale di assemblea possono comportare la nullità del medesimo solo ed esclusivamente in quei casi ove non sia in alcun modo possibile, successivamente all’adunanza assembleare, verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della delibera nonché la legittimità della medesima.