[A cura di: Corrado Sforza Fogliani, pres. Centro studi Confedilizia] Presso il Tribunale di Messina, è stato istituito un «albo degli amministratori giudiziari di condominio», al quale i giudici possono attingere («nei casi e ai sensi dell’articolo 1129 del Codice Civile») al fine di «assicurare che il conferimento delle nomine avvenga secondo criteri di competenza, rotazione e pubblicità». Possono essere iscritti coloro che «abbiano frequentato un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale e svolgano attività di formazione periodica nella stessa materia» (salvo deroghe di legge con riferimento al corso iniziale). E in questa prospettiva è anche previsto che gli interessati nella domanda indichino a pena di inammissibilità, fra l’altro, «quale corso di formazione in materia di amministrazione condominiale frequentino e/o abbiano frequentato».
Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione all’albo provvede un comitato formato dal Presidente e dai due giudici più anziani della prima sezione civile del Tribunale messinese.
Contestualmente all’albo è stato istituito anche un registro telematico in cui annotare «immediatamente, sia in ordine cronologico che secondo una rubrica alfabetica dei nominativi degli iscritti, ogni incarico di amministrazione giudiziaria di condomini conferito dai giudici». I provvedimenti di nomina sono pubblicati periodicamente (almeno ogni sei mesi) sul sito web del Tribunale.
Ricordiamo che, per adempiere l’obbligo di formazione iniziale e periodica previsto dalla legge numero 220/2012 e dal decreto ministeriale numero 140/2014, Confedilizia pone a disposizione degli interessati corsi di formazione sia per via telematica sia in sede (c.d. corsi frontali o residenziali) e che tanto per i corsi per via telematica quanto per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia, è assicurato il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari.