Ma il registro dei verbali assembleari, quali informazioni deve contenere?
[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. naz. AbiConf] Dal riformato art. 1130 c.c., discende che, delle riunioni assembleari si deve redigere processo verbale e l’amministratore è il custode del registro verbali.
Il comma 7 di detto articolo dispone, poi, dettagliatamente in ordine al contenuto del registro verbali assembleari, specificando che questo deve contenere:
- le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea (pertanto, vanno annotati di conseguenza i verbali di mancata costituzione dell’assemblea di prima convocazione);
- le deliberazioni assembleari;
- le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatto richiesta.
Da ciò discende che:
- il verbale non è una trascrizione cronologica e minuziosa di tutto quanto detto dai singoli partecipanti all’assemblea, quanto piuttosto un resoconto che contiene le dichiarazioni rese dai condòmini (a loro richiesta), come pure per analogia dell’amministratore, nonché raccoglie le delibere e/o proposte di delibere;
- le delibere si compongono di una parte descrittiva (testo della decisione posta in votazione ed eventuali antefatti per meglio circostanziare le questioni) nonché di una votazione sulla medesima;
- nel verbale devono essere annotate le “chiamate” dei partecipanti e le maggioranze costitutive delle assemblee;
- nel caso un condomino non richieda specificatamente la verbalizzazione di sua “dichiarazione personale” non potrà dolersi della mancata trascrizione da parte del segretario dell’assemblea.
Si rammenta in conclusione che, norma dell’articolo 1138 c.c. comma 4), il regolamento di condominio è allegato al registro verbali.
Orientamenti della cassazione
In giurisprudenza merita attenzione la sentenza della Cassazione civile, sez. II, 31/03/2015, n. 6552, in virtù della quale:
- il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c., deve contenere l’elenco dei condòmini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condòmini effettivamente presenti all’adunanza;
- la mancata indicazione del totale dei partecipanti all’assemblea non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione e rilevazione non abbia proceduto l’assemblea, atteso che il riscontro è comunque possibile; analogamente, l’attestazione del risultato di una deliberazione che non trovi riscontro nella indicazione dei condòmini presenti non dà luogo all’invalidità della deliberazione se dal verbale è possibile desumere l’esatta partecipazione all’assemblea, dovendosi computare i voti erroneamente indicati alla luce dei millesimi presenti.