RENDICONTO CONDOMINIALE: ALLEGARLO ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE NON È OBBLIGATORIO
[A cura di: dott. Maurizio Zichella – membro Acap e vice presidente nazionale ARCO, Associazione revisori contabili condominiali]
È frequente il caso in cui, all’atto della convocazione dell’assemblea riguardante l’approvazione del rendiconto di gestione, l’amministratore alleghi, oltre all’avviso di convocazione, anche il documento contabile che sarà oggetto di discussione nella stessa assemblea.
La premessa che si vuole fare è la seguente: in sede di convocazione d’assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto di gestione non esiste alcun obbligo da parte dell’amministratore di allegare il relativo documento contabile predisposto, così come non c’è obbligo di allegare le pezze giustificative che caratterizzano lo stesso documento contabile.
L’unico obbligo da parte dell’amministratore è quello previsto dal primo comma dell’art 1130-bis: I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
È evidente che dalla lettura della norma non vi è alcun riferimento ad un obbligo da parte dell’amministratore e viene ribadito il principio d’informazione che ciascun condomino può esercitare chiedendo copia dei documenti contabili che hanno caratterizzato la gestione a cui il rendiconto si riferisce. Concetto che ritroviamo all’interno della sentenza n. 13235 del 7/04/2017 depositata in cancelleria il 25 maggio 2017.
L’oggetto della sentenza riguarda il ricorso di un condomino per l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Velletri e che riguardava la richiesta di annullamento della delibera assembleare dove, tra le diverse motivazioni, veniva indicato il mancato invio della documentazione contabile allegata alla convocazione d’assemblea.
La Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha giudicato corretto quanto riportato nelle motivazioni della stessa e cioè che in tema di approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo da parte dell’assemblea di condominio, l’amministratore non ha l’obbligo di depositare l’intera documentazione giustificativa de bilancio ma soltanto di permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia (a loro spese) della medesima documentazione, gravando sui condomini stessi l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha consentito loro di esercitare detta facoltà.