[A cura di: Confappi] Il 23 marzo è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 111 a firma del deputato Morassut, riguardante l’istituzione di un registro degli amministratori di condominio presso le Camere di Commercio. Il nuovo articolo 71 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora fosse modificato, diventerebbe così: «Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’’scrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale si trova il condominio, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71-bis, anche in forma societaria. Nel registro sono indicati la data di iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni. I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzata e consentono la ricerca sia per cognome dell’amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati e ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese. La tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Per il numero uno della Confappi, Silvio Rezzonico (nella foto) “il Registro di cui al desueto articolo 1129, quarto comma, del Codice civile, dal 1942 è rimasto del tutto fantomatico, dopo la scomparsa della associazione professionale dei proprietari di fabbricati, prevista dalla legislazione fascista. Il nuovo Registro previsto dalla proposta di Legge 111/2012 – che non deve essere necessariamente pubblico – colma un vuoto normativo rispetto a un istituto utile non solo alla professionalità degli amministratori, ma anche alle esigenze dei condòmini, dei consumatori e degli operatori, che saranno agevolati nella individuazione del legale rappresentante di ciascun condominio”.