[A cura di: Alessandro De Pasquale – vicepresidente nazionale vicario Anaip] Amministratore, quando accendiamo il riscaldamento? Questa è la domanda che assedia tutti gli amministratori di condominio in queste settimane. Il riscaldamento viene acceso secondo la Zona climatica di appartenenza del comune in cui è situato l’edificio.
Per sapere in quale periodo è possibile accendere l’impianto di riscaldamento, e per quante ore giornaliere, occorre dunque conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune.
Il territorio italiano, secondo il DPR 26 agosto 1993, n. 412, è suddiviso in 6 zone climatiche in funzione dei gradi giorno, ossia in base al clima medio.
A questo link l’elenco delle zone climatiche dei Comuni italiani.
I gradi giorno (GG) sono un parametro variabile che cambia in base al Comune di appartenenza ed indica il fabbisogno termico necessario per mantenere un clima confortevole nell’abitazione mediamente di circa 20 C°. Per calcolare i “gradi giorno” si somma lo scostamento giornaliero positivo di tutti i giorni dell’anno, tra la temperatura dell’ambiente interno, fissata a 20 °C convenzionalmente con una tolleranza di + o – 2 °C, e la temperatura media esterna giornaliera.
I gradi giorno quindi, determinano un indice del climatico di appartenenza del Comune, e più sono elevati, più la temperatura in quel luogo è rigida (significa che per tanti giorni la temperatura è stata inferiore a 20 °C).
In base alla zona climatica di appartenenza del comune, si determina come segue il periodo di accensione ed il numero massimo di ore giornaliere consentite:
Qualora si verificassero condizioni meteorologiche particolarmente avverse, i Sindaci dei singoli Comuni possono consentire l’accensione degli impianti anche in periodi diversi, con apposita ordinanza, ma la stessa non può eccedere nella durata giornaliera che non deve superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
L’accensione giornaliera del riscaldamento può comunque essere frazionata in due o più accensioni, fermo restando che è facoltà di ogni comune adottare particolari restrizioni in tal senso.
Per determinare l’orario di accensione del riscaldamento in condominio, non è sufficiente raccogliere delle firme come spesso accade, ma tale decisione va comunque deliberata dall’assemblea dei condòmini con i quorum previsti nel art 1136 c.c..
Il funzionamento dell’impianto termico deve essere impostato per garantire una temperatura nelle abitazioni di 20°C con una tolleranza di più o meno 2°C (18/22°C) ed in caso di temperature esterne superiori a 20 °C la caldaia dovrà rimanere spenta per mezzo di automatismi.