Le incombenze a carico dell’amministratore di condominio per quanto concerne l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Questo, in estrema sintesi, l’oggetto di un’interrogazione urgente al Ministro dell’economia e delle finanze presentata in VI commissione Finanze della Camera dal deputato Michele Pelillo (come primo sottoscrittore), e dagli onorevoli Zan, Lodolini, Fragomeli e Petrini. Di seguito il testo dell’interrogazione e la relativa risposta.
L’INTERROGAZIONE
Premesso che:
* con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata;
* con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’articolo 2 del citato decreto introduce l’obbligo per gli amministratori di condominio di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
* nella comunicazione devono altresì essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini, in modo da poter attribuire correttamente al singolo contribuente la detrazione Irpef ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate;
* l’articolo 3 del suddetto decreto rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni, che al momento non risulta emanato;
* alcune associazioni ampiamente rappresentative dei professionisti del comparto esprimono perplessità in merito alle bozze della dichiarazione in circolazione, a causa delle incongruenze che potrebbero sorgere in fase di compilazione;
* emergono, nella fattispecie, criticità relative alla corretta imputazione delle quote, laddove la legge di stabilità 2016 stabilisce che il beneficiario delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie può non corrispondere al proprietario dell’immobile o al titolare di diritti reali sullo stesso ma appartenere invece ad altra tipologia di soggetti come l’inquilino, l’usufruttuario o il convivente, i cui riferimenti fiscali possono non essere nella disponibilità degli amministratori di condominio, derivandone un consistente aggravio dei tempi per le attività di verifica e reperimento dei dati;
Si chiede
quali siano i tempi per l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate volto a definire le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, auspicando una soluzione anche per le sopra citate criticità.
LA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità inerenti l’adempimento da parte degli amministratori di condominio dell’obbligo, previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzato all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Tale obbligo, previsto ai fini della dichiarazione precompilata 2017, relativa ai redditi 2016, deve essere adempiuto entro il prossimo 28 febbraio.
In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere i tempi di emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate volto a definire le modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati di detta tipologia di spese.
Al riguardo, si fa presente che con provvedimento del 27 gennaio n. 19969/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte dell’amministratore di condominio, delle spese inerenti il condominio stesso per l’anno d’imposta 2016, già rese disponibili sul sito internet dell’Agenzia.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, sempre al fine di rendere meno oneroso l’adempimento per i soggetti obbligati, ha messo a disposizione sul proprio sito internet un software di compilazione gratuito della comunicazione.
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti ai quali sono attribuite le spese si rappresenta che, sulla base delle informazioni contenute nel registro dell’anagrafe condominiale (alla cui tenuta gli amministratori sono obbligati in base all’articolo 1130 del codice civile), riguardanti le generalità (compreso il codice fiscale) dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento e di diritti personali di godimento, gli amministratori verificano se i soggetti ai quali sono attribuite le quote di spesa siano proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, locatari o comodatari. In tal caso riportano nella comunicazione un apposito codice (codice 0 = Proprietario, Nudo proprietario, Titolare di un diritto reale di godimento, Locatario, Comodatario). Qualora il soggetto al quale è attribuita la spesa non rientri tra quelli sopra descritti, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale «1» che individua «Altre tipologie di soggetti».