Ritenute delle ditte appaltatrici in carico all’amministratore di condominio: anche la Figiac dice no
[A cura di: Avv. Giuseppe Ciaccia, Avv. Guerino De Santis, Dott. Francesco Vittorio Sciubba – presidente e responsabili del Centro Studi Nazionale FIGIAC] La FIGIAC, Federazione Italiana Gestori Immobiliari e Amministratori di Condominio, con riferimento alla previsione del c.d. “reverse change” del cui meccanismo è prevista l’applicabilità ai rapporti di appalto e subappalto che prevedono l’utilizzo di manodopera, così come introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) c.d. “decreto fiscale”, che ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel corpo del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” osserva:
- Con il Decreto Fiscale è previsto che i soggetti committenti che affidano il compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute fiscali, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale obbligo, che decorrerà dal 01 gennaio 2020, è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
- L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente – Condominio – con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici. A questo punto, il Committente (Condominio) che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
- Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
c. i dati identificativi del bonifico effettuato.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine previsto non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i suddetti dati. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Si chiede emendarsi quanto sopra previsto e/o in subordine stralciare da tali adempimenti il committente sostituto di imposta quale il condominio per le seguenti motivazioni:
- L’amministratore di condominio viene a trovarsi, quale terzo nel rapporto tra stato ed impresa appaltatrice e/o affidataria e/o subappaltatrice di lavori e servizi commissionati, in un rapporto di responsabilità non propriamente definita che si ripercuoterebbe, senza averne conoscenza sanzionatoria definita, nei confronti degli utenti finali, ovvero dei cittadini condòmini in caso di inadempienze;
- Tali adempimenti si concretizzano con l’apertura di un nuovo specifico conto corrente bancario o postale intestato al committente condominio, sul quale far transitare tutte le movimentazioni di entrata (versamento delle ritenute da parte delle imprese) e di uscita (versamenti delle ritenute all’Agenzia delle Entrate da parte del sostituto di imposta Condominio) con ulteriori aggravi di costi per i cittadini condòmini tenuti al pagamento delle spese previste per l’apertura e la tenuta del predetto conto corrente con relative consequenziali responsabilità.
- L’accensione del predetto conto corrente dedicato da parte del condominio potrebbe dar adito all’assoggettamento, nel rapporto bancario, ad eventuali possibili pignoramenti da parte di terzi che lederebbero, invece che agevolare, i diritti dei lavoratori interessati delle succitate imprese per il mancato versamento delle ritenute fiscali previste, con ulteriori danni e costi per tutte le parti interessate.
- L’acquisizione dei dati e la conservazione degli stessi da parte del condominio committente richiederebbe la conoscenza delle rispettive responsabilità in capo la trattamento dei predetti dati in ambito di privacy e nella gestione del personale adeguato che rappresenterebbe, oltre l’ennesimo adempimento per l’amministratore di condominio già vessato da innumerevoli responsabilità civili e penali, anche un nuovo costo per l’utente finale che resta il cittadino italiano quale condomino.
- Il frazionamento dei dati in ambito alle ritenute fiscali che l’impresa appaltatrice e/o affidataria e/o subappaltatrice di lavori e servizi commissionati dovrebbe comunicare e versare al committente condominio, per i molteplici servizi ed appalti che si manifestano nella gestione economico-finanziaria dello stesso, diventa difficile da poter controllare.
- L’emendamento di quanto previsto, e/o lo stralcio di quanto previsto in capo al committente condominio non comporterebbe nessun costo per lo Stato, già all’uopo garantito dall’adempimento oggi previsto in capo alle imprese appaltatrici e/o affidatarie e/o subappaltatrici di lavori e servizi commissionati.