[A cura di: Confappi]
Nel momento in cui il condominio, al pari di un’azienda, assume il portiere, il giardiniere, l’addetto alle pulizie o della manutenzione e, in generale, un lavoratore dipendente, l’amministratore pro tempore diventa datore di lavoro e in tale veste è tenuto a rispettare le disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008. Inoltre, ha il dovere di tutelare i lavoratori dipendenti inquadrati dal Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, nonché tutti quei lavoratori subordinati che all’interno del condominio svolgono mansioni affini a quelle indicate nel contratto nazionale.
Essendo responsabile dal punto di vista civile e penale, l’amministratore non può esimersi dal verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte, garantendo le migliori condizioni di sicurezza nei luoghi in cui si svolge il lavoro. Un concetto ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza 15 ottobre 2013, n. 42347) secondo cui l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui “proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso”.
LE INCOMBENZE
Il condominio può anche commissionare lavori edili o di ingegneria civile (gli interventi previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 “Cantieri temporanei o mobili”) attraverso un contratto d’appalto. In questo caso l’amministratore assume il ruolo di committente e ha la facoltà (ma non l’obbligo) di nominare il Responsabile dei lavori, un tecnico abilitato che si occupa della progettazione, dell’esecuzione e del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel momento in cui tale soggetto accetta l’incarico, eredita le responsabilità amministrative e penali dall’amministratore, che comunque durante il periodo dei lavori è tenuto a verificarne costantemente l’operato, così da non incorrere nella cosiddetta culpa in vigilando.
Se i lavori sono eseguiti da un’unica impresa, il committente/responsabile dei lavori è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico-professionale e, solo se l’impiego ha una durata lavorativa di 200 uomini/giorno, ha l’obbligo di inviare una notifica preliminare alla ASL di riferimento e alla Direzione territoriale del lavoro. Quando invece i lavori coinvolgono più di un’impresa, oltre alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e all’invio della notifica preliminare, il committente è tenuto a nominare il Coordinatore per la sicurezza. Tale passaggio può avvenire in fase di progettazione (Csp) o di esecuzione dell’opera (Cse), in relazione alle caratteristiche degli interventi.
Per i lavori non soggetti a pratica edilizia e di importo inferiore a 100mila euro, è sufficiente, prima dell’inizio dei lavori, nominare soltanto il Cse che ha il compito di redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento. Invece, nel caso in cui il cantiere sia soggetto a pratica edilizia e l’importo dei lavori sia superiore ai 100mila euro, è necessario nominare due coordinatori, il primo nella fase di progettazione, l’altro in quella di esecuzione dell’opera, tenendo conto che entrambi gli incarichi possono essere assunti dalla stessa persona.
Il committente/responsabile dei lavori, infine, deve acquisire dal Coordinatore per la progettazione il fascicolo dell’opera e metterlo a disposizione dei soggetti incaricati di eventuali interventi di manutenzione. Il documento può essere integrato dal Coordinatore per l’esecuzione in base all’evoluzione dei lavori oppure in seguito a eventuali modifiche dell’opera.
LAVORI IN QUOTA
Tra i lavori più rischiosi in condominio vi sono quelli in quota, vale a dire gli interventi “che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs. 81/2008). Fra i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto rientrano le linee vita, un insieme di ancoraggi posti sulle coperture e ai quali gli operatori si agganciano attraverso imbracature e cordini. La normativa nazionale sulle linee vita, ad oggi, è stata recepita solo da alcune regioni, fra cui Toscana, Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. E in molti casi l’obbligo è stato esteso anche alle ristrutturazioni significative di edifici esistenti.
Prima di installare la linea vita (secondo la norma Uni En 795), occorre verificare che l’installatore sia in possesso delle necessarie abilitazioni e qualifiche. Il progetto deve essere redatto da un professionista, che al termine dei lavori di posa sottoscrive una relazione di calcolo, che prova la giusta installazione, corredata dell’attestazione di corretta posa rilasciata dal posatore. Il responsabile dell’edificio è comunque tenuto a custodire il libretto d’uso e manutenzione del sistema, così da tutelarsi in caso di eventuali incidenti.
Ogni qualvolta siano previsti interventi con l’utilizzo della linea vita, il responsabile dell’edificio è tenuto a informare gli operatori della presenza dell’impianto e delle sue caratteristiche, in modo tale che gli stessi si possano dotare dei dispositivi di protezione individuale più adeguati.
Subito dopo l’installazione, la normativa prevede di verificare la resistenza del fissaggio, esercitando sugli ancoraggi una forza minima di 500 chili per 15 secondi. Il sistema, come prevede la Uni En 11158, deve essere revisionato “almeno una volta all’anno, se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi”. L’ispezione, infine, in seguito ad una caduta va eseguita per legge prima di procedere a un ulteriore utilizzo.