Il Decreto fiscale 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto una nuova riduzione dei limiti previsti per i pagamenti effettuati attraverso contanti.
La soglia per ogni singola operazione:
Anche in ambito condominiale, tale previsione legislativa ha interesse. È doveroso premettere che nel settore condominiale la totalità delle movimentazioni economiche relative a rapporti contrattuali e commerciali in essere tra il condominio e i propri fornitori di beni e servizi rientrano nelle previsioni legislative della normativa antiriciclaggio.
Sebbene la normativa succitata analizzi nello specifico alcuni aspetti riconducibili alla vita di tutti i giorni, non fornisce dati certi, data la particolarità della materia condominiale, in riferimento alle operazioni relative al versamento delle quote imputate a preventivo per le singole unità.
Primo aspetto da prendere in considerazione, al fine di analizzare dettagliatamente la normativa antiriciclaggio: occorre precisare che in ambito condominiale vi è differenziazione tra soggetti, nello specifico tra condominio e condòmini.
Il condominio è configurato dall’orientamento giurisprudenziale quale “ente di gestione” sprovvisto di personalità giuridica (Cass. 17 febbraio 2012, n. 2363), detentore di un’autonoma personalità fiscale, rappresentando un determinato e determinabile centro di interesse proprio, completamente autonomo da quello dei suoi abitanti.
Benché la figura dell’amministratore di condominio sia esclusa dai soggetti previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231, in materia di antiriciclaggio, il condominio per taluni aspetti sembra ricompreso.
A tal fine occorre analizzare quanto espresso nella Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 la quale afferma che “la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse”.
Alla luce di quanto esposto, potendo sostenere la distinzione tra i soggetti interessati all’operazione condominio e condòmini, le operazioni rientrano pienamente nell’applicazione della normativa della limitazione alla circolazione del contante e degli altri titoli trasferibili.
È stato inoltre chiarito, con nota del 5 febbraio 2014 del Mef, che la tracciabilità delle transazioni in contante può essere garantita mediante “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione”.
Ciò risulta applicabile anche in ambito condominiale. Secondo il Mef le transazioni di denaro sotto la soglia limite non comportano il rischio di sanzioni per antiriciclaggio, purché siano accompagnate da un documento che attesti con precisione la provenienza e la destinazione del denaro. È evidente come il Mef lasci spazi all’uso del contante, purché strettamente documentato.