[A cura di: Confappi – www.confappi.it] Ricadono sull’amministratore uscente i rischi di un passaggio di consegne incompleto anche se l’amministratore vanti un credito nei confronti del condominio per competenze professionali non pagate.
Tanto più se l’amministratore uscente non metta a disposizione del suo successore tutta la documentazione contabile necessaria a valutare la fondatezza della propria richiesta.
Questo in sintesi quanto stabilito dalla sentenza n. 734 del Tribunale di Milano 27 gennaio 2020.
Nella specie l’amministratore uscente di un condominio aveva effettuato anticipazioni in favore dell’ente amministrato, di cui aveva chiesto il rimborso. Il nuovo amministratore – rilevato che chi lo aveva preceduto aveva sempre utilizzato il proprio conto corrente personale per la gestione condominiale – aveva chiesto l’esibizione della documentazione contabile e bancaria per verificare l’effettiva debenza della somma richiesta. Non avendola ottenuta, il pagamento non era stato effettuato e, dopo un tentativo di mediazione non andato a buon fine, l’ex amministratore aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo non per le predette anticipazioni, (per le quali si era riservato di agire in separata sede), ma per compensi professionali non riscossi dal condominio negli anni precedenti.
Il condominio si è opposto evidenziando l’avvenuto pagamento di tutti i compensi ex adverso richiesti ad eccezione di quelli relativi all’ultimo anno di gestione, eccependo comunque in via subordinata l’inadempimento del vecchio amministratore ai propri obblighi contrattuali, con specifico riferimento alla negligenza dimostrata nella gestione contabile e alla mancata consegna della relativa documentazione.