Superbonus dopo la delibera: ecco gli adempimenti dell’amministratore di condominio
[A cura di: Giuseppina Balducci – Tesoriere Anaci Provinciale Perugia] Come è ormai noto, l’art. 61 del DL di agosto 2020 (in attesa di conversione in legge, ndr.) prevede la maggioranza semplice e la rappresentanza di 1/3 del valore dell’edificio per le assemblee condominiali che devono deliberare i lavori per il Superbonus 110%, in quanto lo stesso è vincolato al miglioramento di due classi energetiche da attestare mediante A.P.E..
Una volta deliberato l’intervento dei lavori relativi al Superbonus, l’amministratore di condominio dovrà obbligatoriamente adempiere ai seguenti compiti:
- ottenere la delibera dell’assemblea condominiale con la nomina dell’impresa incaricata di fare gli interventi di riqualificazione, di tutti i tecnici, degli intermediari abilitati e l’accettazione delle offerte economiche per le loro prestazioni;
- controllare la regolarità delle abilitazioni dei tecnici e degli intermediari prescelti;
- se necessario, fare l’accesso, agli atti presso il Comune in cui insiste il condominio al fine di reperire la concessione edilizia, eventuali varianti, l’agibilità, le conformità di tutti gli impianti, i progetti approvati, qualora tale documentazione non fosse già in possesso del condominio;
- incaricare un tecnico abilitato per la redazione della diagnosi energetica dell’edificio prima dell’intervento, il quale deve rilasciare un Attestato di Prestazione Energetica mediante relazione tecnica asseverata;
- incaricare un tecnico abilitato per la redazione della diagnosi energetica dell’edificio dopo l’intervento il quale deve rilasciare un Attestato di Prestazione Energetica mediante relazione tecnica asseverata che dimostri almeno il raggiungimento delle due classi energetiche più alte e che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Una copia dell’asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 agosto 2020;
- richiedere e accertare la sussistenza dell’assicurazione del tecnico incaricato per responsabilità civile con un massimale adeguato all’intervento e comunque non inferiore a 500.000 euro;
- incaricare un tecnico abilitato che rilasci un’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai requisiti minimi necessari al beneficio del Superbonus e la congruità delle spese;
- acquisire, dai condòmini contribuenti, il visto di conformità relativo alla documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti per il Superbonus. Tale documentazione va conservata dall’amministratore in quanto l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede alla verifica documentale di tali requisiti;
- acquisire da tutti i condòmini la comunicazione circa le loro intenzioni di optare o per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- acquisire, da parte dei condòmini che optano per la cessione del credito, i dati della cessione al cessionario e la sua accettazione. I cessionari sono tenuti preventivamente a confermare l’accettazione esclusivamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate nel suo sito internet. A seguito di tale comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesti la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario e indicando il proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità sopra previsti, rende inefficace la cessione di tale credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
- effettuare – dopo che il provvedimento (denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”) è stato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate – la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata dal beneficiario della detrazione così come previsto dalla legge 77/2020, nonché dalla circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.