[A cura di: Lucia Rizzi, presidente nazionale Anapic – www.anapic.it] Molto si dice in questi tempi circa il superbonus, intorno al quale è facile trovare, un po’ ovunque, materiale e informazioni.
Proprio per questo motivo, si ritiene opportuno limitarsi a una sintesi estrema.
Lo scopo del superbonus del 110% sui lavori in condominio è favorire l’efficienza energetica degli stabili, consentendo un risparmio nel lungo periodo, tutelare l’ambiente e, in tempi di coronavirus, rilanciare l’edilizia.
Anche se ovviamente alcuni aspetti attuativi devono essere chiariti, stante quanto sopra è evidente che non tutti gli interventi di ristrutturazione danno diritto a godere del superbonus di cui sopra (ma magari solo al “semplice” ecobonus previsto dalla precedente normativa).
È pertanto necessario aver ben chiaro, prima di deliberare, quali interventi si intendono eseguire, precisato in ogni caso che essi possono aggiungersi ad altri già deliberati.
Parlare di “delibera” comporta, lo si intuisce, che tali lavori devono essere decisi dalla assemblea – con le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria, le quali, allo stato, portano a concludere che l’assemblea in presenza è possibile – il che, di fatto, avviene raramente – solo quando è possibile rispettare tutte le misure di distanziamento in vigore in quel momento in quel territorio nonché le misure di protezione individuale e collettiva (a cominciare da mascherina obbligatoria, guanti, distanza tra le sedie, sanificazione prima e dopo la riunione) in vigore.
Se così non è, scatta il divieto di assembramento, e sull’amministratore pende la spada di Damocle della “procurata epidemia”.
È possibile, e soprattutto auspicabile, che tali misure si allentino con il progressivo regredire del contagio, ma occorre sempre prestare molta attenzione.
Quanto invece all’assemblea da remoto, a parte i considerevoli problemi informatici che essa sottende e che spesso la rendono praticamente, prima che teoricamente, impossibile, si ricorda, con autorevole parere della Corte di Cassazione, che, allo stato, essa è possibile solo se prevista dal regolamento condominiale – e quindi molto, molto raramente.
Tornando ai requisiti che i lavori devono possedere perchè si possa usufruire del superbonus del 110% (e che, come accennato, si possono aggiungere ad altri già preventivati), la casistica e la tipologia sono varie e l’elenco delle certificazioni piuttosto lungo.
Quanto infine all’aspetto economico e alla fruizione del bonus – la cui entità è però ancora una volta legata alla tipologia di lavori – si rammenta, ancora una volta brevemente, che esso può essere goduto con modalità diverse ossia mediante l’ottenimento di uno sconto in fattura da parte dell’impresa (sconto che sarà evidentemente oggetto di trattazione e si suggerisce di decidere già in assemblea che margine di trattativa avrà l’amministratore, in modo da evitare allo stesso accusa di responsabilità o di aver trattato senza poteri o eccedendoli) oppure mediante credito di imposta, cedibile, eventualmente anche alle banche.
A proposito di queste ultime la cessione sarà verosimilmente oggetto di trattativa e quindi tocca ripetere quanto già scritto in punto di margine di contrattazione da concedere allo stesso amministratore. Al momento, anche perché la misura è nuova, a quanto consta gli istituti di credito stanno ancora studiando gli aspetti operativi, eventualmente anche alla luce di provvedimenti attuativi o chiarimenti che dovranno essere forniti dalle competenti sedi.