[A cura di: Andrea Tolomelli, presidente AbiConf – www.abiconf.it] Facendo seguito alle richieste di chiarimento sull’ultimo DPCM del 22 marzo 2020, proposte dalla nostra Associazione per il tramite di Confcommercio Professioni – nostra Federazione di Categoria in Confcommercio – mercoledì 25 marzo 2020, sul sito del Governo, abbiamo potuto leggere la seguente risposta, che da un lato suffraga le nostre interpretazioni e dall’altro giustifica ampiamente la nostra richiesta a tutela degli amministratori di condominio. Orbene:
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.
E ancora, leggiamo anche:
Non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Quindi nell’ambito delle attività professionali non si fa, correttamente, alcuna distinzione tra professionisti “tipici” (ordinistici) e “atipici” (non ordinistici).
L’amministratore di condominio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 bis del c.c. è un professionista a tutti gli effetti stante la legge 4/2013.
AbiConf, associazione degli amministratori di condominio aderente a Confcommercio, iscritta al MISE tra le associazioni che attestano la qualità dei loro iscritti, associa solo amministratori professionisti.
È espressamente chiarito che il DPCM 22 Marzo 2020 non sospende le attività professionali a prescindere dalla forma /ditta individuale o società / con cui esse vengono svolte.
È pure chiarito che: l’articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).
Pertanto, nei rapporti con i dipendenti sarà da incentivare il lavoro agile o smartworking, prevista dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.