Un parere del Consiglio nazionale forense conferma che l’attività di avvocato è compatibile con quella di amministratore di condominio. Anche la legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non regolamentate, non pone ostacoli allo svolgimento contestuale della professione forense e di amministrazione immobiliare.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Parere 20.10.2019, n. 36
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Il COA di Arezzo formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio. Richiamato il parere di questo Consiglio n. 23/2013, alla luce del quale era stata esclusa l’incompatibilità, il COA richiedente si interroga, in particolare, sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.
Con parere n. 36/2017, il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.