La notizia tanto attesa è arrivata nella serata di sabato 16 maggio: le assemblee di condominio possono riprendere anche in presenza. O forse no?
Sembra paradossale, ma a dispetto del susseguirsi con cadenza ormai quasi quotidiana di decreti e linee guida, occorrerà attendere ancora una volta l’aggiornamento delle Faq del Governo per sciogliere il nodo: assemblee condominiali autorizzate anche in presenza oppure no?
Proviamo a ricostruire l’iter normativo e, soprattutto, i passaggi che farebbero propendere per l’una o per l’altra tesi.
Sabato 16 maggio, dopo la nuova conferenza stampa in cui il premier Conte annunciava il vastissimo pacchetto di riaperture concordato con le Regioni (peraltro ben più ampio e meno regolamentato di quanto avrebbe richiesto il Comitato Tecnico Scientifico) in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, con entrata in vigore immediata.
Ebbene, all’articolo 1, comma 10, il Decreto recita testualmente:
“Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Dalla lettura del testo, l’unico dubbio sembra permanere non tanto sull’autorizzazione a svolgere anche le assemblee condominiali in presenza – che pare data per assunto – bensì sulla data di partenza del via libera: il 18 maggio o il 3 giugno? Questione peraltro di pochissimo conto, viste le tempistiche per l’organizzazione e per la convocazione.
Tutto chiaro allora? No, perché c’è un però. Anzi, ve ne sono ben due.
Innanzitutto: al precedente comma 8, sempre dell’articolo 1, il Decreto precisa:
“È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
Dunque, ricapitolando: riunioni sì, ma senza assembramento. Il che, tutto sommato, posto quanto puntualizzato dal comma 10 in merito alla distanza minima di un metro tra i partecipanti, non rappresenterebbe, di per sé, un impedimento allo svolgimento delle assemblee condominiali di persona.
Il nodo, piuttosto, pare essere un altro.
Come premesso, infatti, il Decreto si basa sulle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive non soltanto concordate dal Governo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ma divenute parte integrante del Decreto stesso dopo un duro confronto avvenuto nella notte tra sabato e domenica tra il presidente del Consiglio, il ministro Boccia e i rappresentanti, appunto, delle Regioni.
Un faccia a faccia terminato alle 3,30 di notte, e a seguito del quale il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, ha commentato: “Alla fine il risultato è arrivato. Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale dai cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro – ha concluso Bonaccini – omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese”.
Ma che cosa c’entrano le linee di indirizzo con le assemblee condominiali?
Le Linee di indirizzo si compongono di 11 schede, una delle quali (la n. 7) denominata “Uffici aperti al pubblico”.
Tale scheda, e qui torniamo anche al comma 8 dell’articolo 1 del decreto, prevede, tra le altre indicazioni, anche la seguente:
“Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina”.
Tuttavia – e questo è il problema principale – la scheda in oggetto si applica “al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico”.
Sarà dunque valida anche per lo specifico delle assemblee di condominio?
In attesa di comprenderlo senza dubbi e fraintendimenti, riportiamo, per completezza, le altre indicazioni previste dalla scheda tecnica:
Torniamo dunque al dilemma iniziale: le assemblee condominiali in presenza, si possono svolgere oppure no?
Dalla lettura integrata dei provvedimenti illustrati sopra, non è chiaro, ma si potrebbe propendere per il sì, posto che sarebbe opportuno attendere un chiarimento ufficiale da parte del Governo.
In ogni caso, qualora la risposta fosse positiva, restano da mettere in conto le precauzioni che l’amministratore condominiale dovrebbe prendere per garantire una partecipazione dei condòmini in sicurezza: dalla scelta di un locale adeguatamente capiente, alla sua sanificazione, fino all’eventuale messa a disposizione di dispositivi di protezione (mascherine, eventualmente guanti, certamente disinfettante per le mani).
Il che, certamente, implicherebbe (implicherà) anche un aggravio dei costi a carico dei condòmini, oltre che l’eventuale necessità di maggiori spostamenti per raggiungere locali in possesso di tali requisiti, qualora quelli utilizzati fino a pochi mesi fa non dovessero prestarsi allo scopo.