[A cura di: Fna Confappi]
“Eliminare i voucher, un sistema flessibile di pagamento e circoscritto a lavori di natura occasionale, significherebbe favorire il lavoro nero. Anche per questo motivo Confappi-Fna è contro l’abolizione”. Così il presidente di Confappi, Silvio Rezzonico, che è intervenuto sul dibattito riguardante i buoni lavoro “la cui finalità – come sottolinea l’Inps – è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate”.
IN CONDOMINIO
Come puntualizza Rezzonico, «L’utilizzo dei voucher in condominio consente agli amministratori di poter affidare, in tempi brevi e senza lungaggini burocratiche, una molteplicità di lavori accessori come, ad esempio, le piccole manutenzioni. C’è chi sostiene che questo metodo di pagamento favorisca il precariato, ma in realtà i voucher non possono essere utilizzati per l’esecuzione di appalti di opere e servizi e neppure per opere con carattere continuativo, come la pulizia delle scala o la cura del giardino, a meno che non rivestano carattere straordinario. Quindi, più che togliere lavoro, i buoni lavoro offrono la possibilità a molti soggetti di guadagnare in modo trasparente. Senza dimenticare che il committente, quindi il condominio, beneficia di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro”.
COME FUNZIONANO
Il funzionamento dei voucher è semplice. Ogni buono vale 10 euro (7,50 euro netti) e corrisponde al compenso minimo di 1 ora di prestazione. Il valore lordo comprende la copertura previdenziale Inps e quella assicurativa Inail. Possono utilizzare i buoni lavoro come metodo di pagamento: famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori e committenti pubblici. I soggetti che, invece, possono riceverli sono:
* pensionati;
* studenti nei periodi di vacanza, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. Nella fattispecie, per “periodi di vacanza” si intendono vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio), vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo) vacanze estive (dal 1° giugno al 30 settembre) e il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Inoltre, gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno;
* percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità);
* lavoratori in part-time (i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale);
* altre categorie di prestatori (inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati; prestatori extracomunitari (se in possesso di permesso di soggiorno).
LA COMMITTENZA
Il condominio nelle vesti di committente, prima dell’inizio della prestazione, ha l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche (compresi sms o email) i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. In ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’Inps. La mancata comunicazione prevede l’applicazione della cosiddetta maxisanzione per lavoro nero.
Il condominio-committente ha, inoltre, l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore (7000 euro annui pari a 9333 euro lordi) a cui dovrà richiedere una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.