Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata delle sue guide fiscali relative ai lavori di ristrutturazione edilizia, di riduzione del rischio sismico e di miglioramento dell’efficienza energetica, in ambito sia condominiale sia residenziale.
Riportiamo, di seguito, un estratto del focus inerente una delle tematiche più delicate e controverse: la cessione del credito correlata agli interventi oggetto di ecobonus.
Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Le regole per la cessione sono diverse a seconda dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi. Le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni del 65, 70 e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. Un’importante novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali). Le modalità operative della cessione del credito saranno disciplinate da un nuovo provvedimento.
Per le spese sostenute nel 2016, per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovavano nella “no tax area” (cosiddetti incapienti) potevano cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo. I contribuenti interessati sono i condòmini che non potevano usufruire della detrazione perché in possesso di redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni). Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito.
1. SOGGETTI “INCAPIENTI”. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.
Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti. In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:
La cessione può essere disposta in favore:
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.
2. SOGGETTI DIVERSI DAGLI “INCAPIENTI”. Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, i beneficiari diversi dai soggetti incapienti possono scegliere di cedere il credito:
La cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche e, fino al 2017, riguarda solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:
a) alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
b) alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
c) alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere, fino al 2017, solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti b e c (detrazione del 70 e del 75%) e, dal 2018, anche quello relativo alla detrazione del 65%.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. Come avviene la cessione Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre ai propri dati.
L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:
NOTA BENE. I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.
L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente. Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima descritta.
Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Soltanto i contribuenti che ricadono nella “no tax area” possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. La cessione del credito alle pubbliche amministrazioni è sempre esclusa.