L’imposizione fiscale sulla è non soltanto oggetto di serrato dibattito politico ma, ovviamente, anche dei più svariati dubbi in capo ai contribuenti; i quali finiscono non di rado per rivolgersi al servizio di consulenza on line gestito dall’esperto, Paolo Calderone, su FiscoOggi: l’organo ufficiale di informazione dell’Agenzia delle Entrate.
Riportiamo di seguito il quesito del lettore ed il relativo parere fiscale.
D. Se acquisto due piccoli appartamenti adiacenti, che saranno subito accorpati in un’unica unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, posso usufruire per entrambe delle agevolazioni prima casa?
R. Per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici “prima casa” spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizioni soggettive ed oggettive previste.
Si può usufruire dell’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.