[A cura di: dott. Flavio Maccione – segretario generale nazionale APPC] In sede di registrazione è opportuna, ma non obbligatoria, l’attestazione nei contratti agevolati “non assistiti”. Nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017 sono contenuti i criteri generali per la definizione degli accordi territoriali per stipulare i contratti di locazione per l’uso abitativo a canone concordato (articolo 2, comma 3, della L.9 dicembre 1998, n. 431).
All’articolo 1, comma 8, il decreto stabilisce che le parti, nel definire il canone, possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Ove il contratto sia “non assistito” è necessario dotarsi di un’attestazione che sia rilasciata da almeno una organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia e dei conduttori, che, secondo quanto stabilito dall’accordo territoriale, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso e questa attestazione ha valore anche per le agevolazioni fiscali.
Infatti “l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni” sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota al 10% nell’opzione per il regime della “cedolare secca”, sia ai fini IRPEF ed imposta di registro dove sono applicate le agevolazioni, previste dall’articolo 8 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, che stabilisce, nel determinare la base imponibile, il corrispettivo annuo nella misura del 70%.
Anche la “Direzione Generale per la Condizione Abitativa” del Ministero delle Infrastrutture, nella nota del 06 febbraio 2018, n. 1380, si è espressa affermando che “l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, a livello sia centrale sia comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.
È ritenuto opportuno, quindi, che, in presenza di contratto “non assistito”, le parti si dotino dell’attestazione per fruire delle agevolazioni fiscali allegandola al contratto; al momento della registrazione, viene così documentata la sussistenza dei requisiti, anche se il decreto non definisce un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione al contratto, né tale obbligo emerge dalle previsioni dettate dal TUR dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26/4/1986 n. 131.
Si rammenta che l’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni che rappresentano la proprietà edilizia e dalle organizzazioni dei conduttori, nei contratti di locazione per l’uso abitativo a canone concordato, in sede di registrazione, non è soggetta all’imposta di registro e di bollo, anche secondo quanto contenuto nella risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018.