Un cittadino italiano residente in Germania può fruire del regime agevolativo “prima casa” per l’acquisto del diritto di nuda proprietà dell’abitazione che intende far costruire su uno dei terreni siti nel territorio nazionale, del quale è già nudo proprietario, senza obbligo di trasferire la propria residenza. Questa, in sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita con interpello n. 308 del 24 luglio 2019.
A interpellare l’Agenzia è un cittadino italiano residente all’estero, iscritto Aire, e nudo proprietario di terreni in Italia, sui quali i genitori godono del diritto di usufrutto vitalizio. L’interpellante ha intenzione di far costruire su uno dei detti terreni, tramite contratto di appalto, una nuova abitazione, sulla quale acquisisce il diritto di nuda proprietà. Ritiene di non essere soggetto all’obbligo di trasferire la propria residenza, entro 18 mesi, nel comune di acquisto della nuova abitazione, in quanto cittadino italiano, residente in Germania e iscritto all’Aire.
L’istante vuole sapere se può fruire dell’agevolazione “prima casa” (articolo 1, Nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986) per l’acquisto del diritto di nuda proprietà dell’abitazione che intende far costruire sui terreni posseduti in Italia.
Nel formulare il suo riscontro, l’Agenzia richiama dapprima gli articoli 934 e 983 del codice civile che precisano che il nudo proprietario del terreno acquisisce il medesimo diritto di nuda proprietà dell’abitazione che intende far costruire tramite contratto di appalto.
Con riferimento al profilo fiscale dei contratto di appalto, i numeri 21) e 39) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 prevedono l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura agevolata del 4% sia per l’acquisto di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di tali immobili, qualora in capo all’acquirente o al committente ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ dalla Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.
Alla lettera a) della Nota II-bis viene stabilito che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, purché l’immobile sia acquistato come ‘prima casa’ nel territorio italiano, senza alcun obbligo di fissare la residenza.
L’Agenzia segnala, inoltre, che la circolare n. 219/2000 chiarisce che in materia di Iva le dichiarazioni da rendere al fine di fruire del regime agevolativo devono essere rese all’appaltatore in sede di stipula del contratto di appalto.
Pertanto, conclude l’Amministrazione, presenti le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa, il contribuente può fruire delle agevolazioni, per l’acquisto del diritto di nuda proprietà dell’abitazione, ‘prima casa’ nel territorio nazionale, che intende far costruire sul terreno sito in Italia di cui è nudo proprietario.