Agevolazione “prima casa” per l’acquisto di due alloggi poi uniti
I benefici per l’acquisto della “prima casa”, possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni, e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato. È quanto ha puntualizzato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1810 del 24 gennaio 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 24.1.2018,
n. 1810
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Rilevato
(omissis)
- che M.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l’anno 2010;
Considerato
- che il ricorso è affidato a due motivi;
- che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa, parte prima, allegato al DPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto – con riguardo alle agevolazioni prima casa per un’unità da fondere con quella a suo tempo acquistata dalla M.B. – che il requisito della residenza dovesse essere integrato con riguardo alla singola unità immobiliare e l’accorpamento catastale fra le due unità dovesse necessariamente avvenire entro diciotto mesi dall’acquisto della seconda;
- che, col secondo, la ricorrente assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal “fatto-indice” che la fattispecie in esame non costituiva oggetto di specifiche disposizioni di legge;
- che l’Agenzia non si è costituita;
- che il primo motivo è fondato;
- che secondo il nucleo essenziale della pronunzia impugnata “la M.B. al momento in cui ha ricevuto l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia (22/3/2013), nonostante fossero decorsi 26 mesi dall’acquisto, non aveva né trasferito la propria residenza nel secondo immobile acquistato, né aveva riunito lo stesso immobile ove era residente facendone un’abitazione unica, circostanza che le avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione fiscale”;
- che la suddetta affermazione è erronea in punto di diritto;
- che, per un verso, il requisito necessario per fruire dell’agevolazione che si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, vale ovviamente in caso di acquisto di immobile in altro Comune, diverso da quello di residenza (Sez. 5, n. 14399 del 07/06/2013);
- che, per altro verso, i benefici per l’acquisto della “prima casa”, possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato” (Sez. 5, n. 6613 del 23/03/2011);
- che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall’art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l’acquisto della prima casa, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che con riferimento all’imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto (Sez. 5, n. 10011 del 29/04/2009);
- che la CTR – arrestandosi alla constatazione che, all’atto del ricevimento dell’avviso di liquidazione, erano decorsi ventisei mesi dall’acquisto – ha omesso di indagare se nel maggior termine di tre anni la contribuente avesse o meno completato i lavori;
- che il secondo motivo resta assorbito;
- che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.