Ai fini Imu, il garage può essere considerato pertinenza dell’abitazione soltanto qualora sia contiguo all’immobile che dovrebbe servire. L’imposizione fiscale va, invece, applicata in misura ordinaria qualora la distanza tra casa e box è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale sia suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di “radicali trasformazioni” per una diversa destinazione. Così ha disposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza 15668 del 23 giugno 2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI-T civ., ord. 23.6.2017,
n. 15668
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Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’ente impositore non ha spiegato difese scritte, la parte contribuente impugnava la sentenza della CTR del Veneto, relativa un avviso di accertamento IMU per il 2012 emesso per l’assoggettabilità a imposta di un garage sito nel predetto comune che il contribuente aveva ritenuto asservito al vincolo pertinenziale di un’abitazione principale di proprietà del medesimo sita nel comune di Venezia-Lido, dove il contribuente era residente, denunciando la violazione delle norme e dei principi in tema di pertinenze (art. 817 c.c.) e della sua interpretazione all’interno del richiamo effettuato dal D.L. n. 201 del 2011, in quanto, erroneamente i giudici d’appello non avevano riconosciuto, a fini fiscali, il vincolo pertinenziale tra il garage e l’abitazione del contribuente, basandosi sul solo profilo oggettivo della distanza degli immobili, senza valorizzare il requisito soggettivo consistente nell’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso” (Cass. n. 22128/10, 22844/10, 25170/13, 25127/09, secondo Cass. ord. n. 1390/16, ma anche 18470/16, 26077/15, è irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale, ma è sempre necessaria la verifica non solo del requisito soggettivo, ma anche della rigorosa verifica della sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole, che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile “ad libitum”).
Nel caso di specie, l’immobile che il contribuente dichiara di aver asservito ad altro di sua proprietà è un garage sito nel comune di Roana, mentre l’abitazione servita da tale garage è ubicato nel comune di Venezia-Lido, pertanto, la distanza degli immobili è tale che la durevolezza del vincolo pertinenziale è suscettibile di essere rimosso secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di “radicali trasformazioni” per una diversa destinazione, rimettendo la possibilità di fruire dell’agevolazione alla mera scelta del contribuente e ciò è in chiaro contrasto con il principio di capacità contributiva. D’altra parte, manca nella presente vicenda, il requisito della contiguità spaziale (Cass. nn. 12855/11, 4599/06, 24104/09, 12983/02); né risulta dal ricorso l’esistenza di quel vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage, a mente del D.L. n. 5 del 2012, art. 10.
La contumacia dell’ente impositore esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
(omissis)
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.