[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] L’obbligatorietà delle verifiche periodiche da effettuare su impianti e attrezzature, sancita da norme, non basta da sola a determinare l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
L’imposta ridotta si addice soltanto a lavori, sì previsti dalla legge, ma comunque effettuati su impianti installati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
È il chiarimento effettuato dall’Ageniza delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre
Questa, in sostanza, auspica l’Iva al 10% sia per gli interventi che effettua in osservanza del Dpr n. 462/2001 (“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi“) sia per quelli eseguiti in ossequio all’articolo 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 (“…, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”).
Un auspicio fondato sulla considerazione che tutti questi lavori hanno regole e finalità comuni, se non identiche, a quelle relative alla manutenzione ordinaria degli ascensori e degli impianti di riscaldamento.
Nella risposta, in particolare quella al quesito n. 3 della consulenza n. 18/2019, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 71/2000, nella parte in cui chiarisce la tipologia degli interventi interessati dalla norma agevolativa (l’articolo 7 comma 1, lettera b), legge n. 488/1999), che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
A sostegno della propria convinzione, tra l’altro, l’amministrazione richiama anche la risoluzione n. 15/2013, secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento“.
Dalla lettura dei rievocati documenti di prassi, si evince chiaramente che l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata“.
Tanto premesso, l’Agenzia osserva che dalla lettura delle disposizioni contenute nel Dpr n. 462/2001 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” da questo previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Pertanto tali interventi possono beneficiare dell’aliquota agevolata, a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori dal datore di lavoro, che il Dlgs n. 81/2008 obbliga a periodici controlli. Si tratta, infatti, di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.