[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita. È in estrema sintesi la risposta n. 223/E dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio.
L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a Iva. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza. L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.
L’Agenzia, nel delineare la risposta, fa un quadro della normativa e della prassi sulle misure agevolative.
In primo luogo, ricorda la disposizione sul bonus prima casa, secondo la quale “Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso […] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto”.
Il secondo comma prevede che “Il credito d’imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto” (articolo 7 della legge n. 448/1998).
Con circolare n. 12/2016, inoltre, è stato chiarito che tale credito spetta anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile posseduto. E ancora, la circolare n. 19/2001 ha precisato le modalità di utilizzo del credito d’imposta, alternative fra di loro, precisamente:
Il contribuente ha, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta spettante.
Infine, la circolare n. 17/2015 chiarisce che se il bonus viene utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina ma solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere speso dal contribuente in diminuzione dall’Irpef o in compensazione.
Quindi, con riferimento al caso prospettato, se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.