[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] In caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020. A fissare le date della interruzione dei termini è l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, il n. 23/2020. Questo il chiarimento della risposta a interpello n. 310 del 4 settembre 2020.
L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che ha acquistato un appartamento in data 29 aprile 2019, fruendo delle agevolazioni ‘prima casa’, ed era già titolare di un altro immobile, in comproprietà con il coniuge residente all’estero, per il quale al momento dell’acquisto ha fruito delle stesse agevolazioni sull’imposta di registro.
La compratrice, comunque consapevole dell’obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, ha goduto dell’aliquota agevolata del 2%, riservato all’acquisto della prima casa, avvalendosi della norma che lo consente, a condizione che l’appartamento precedentemente posseduto venga venduto entro un anno dalla data dell’acquisto. La richiedente domanda se deve considerare valida la scadenza del 29 aprile 2020, tenuto conto delle difficoltà nel frattempo intervenute a causa dell’emergenza epidemiologica.
L’Agenzia, nel ricostruire l’ambiente normativo a cui si riferisce la circostanza specifica, sottolinea anche che al momento dell’invio dell’istanza non era ancora intervenuto sulla materia il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, il decreto “Liquidità”.
L’acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro.
La norma prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:
L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il contribuente non vende entro questo periodo l’appartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.
Fin qui la norma.
Per quanto riguarda la richiesta specifica, come già detto, è intervenuto in materia il decreto “Liquidità”, che all’articolo 24 ha disciplinato la sospensione delle scadenze legate all’agevolazione ‘prima casa’: i termini previsti sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.
Per il corretto calcolo della scadenza dell’adempimento, inoltre, si possono consultare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/2020, la quale, al paragrafo 8, chiarisce che per evitare la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà riscontrate per le compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica, i termini sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Per la contribuente che ha chiesto i chiarimenti, quindi, è valida la sospensione stabilita con il decreto “Liquidità”.
Dal 1° gennaio dell’anno prossimo l’istante avrà ancora a disposizione un periodo pari ai giorni che distanziano il 23 febbraio (data di entrata in vigore del decreto) dal 29 aprile (data di scadenza dell’agevolazione prima della sospensione).