[A cura di: Fresialluminio.it] I benefici delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, e di ristrutturazione edilizia sono utilizzabili anche dal cosiddetto “condominio minimo”, ossia quell’edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, la cui disciplina segue di pari passo quella prevista per il condominio, ad eccezione della nomina dell’amministratore e della formazione di un regolamento condominiale, che non sono obbligatori.
Nel caso di condominio minimo, in assenza di codice fiscale, al fine di beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni, i condòmini potranno inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute, utilizzando il codice fiscale di quel condomino che, incaricato dagli altri, abbia eseguito il relativo bonifico. Allo stesso modo, quello stesso condomino effettuerà l’invio (telematico) di tutta la relativa documentazione all’Enea.
Il contribuente è tenuto, inoltre, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e, qualora si avvalga dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai Caf o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d’imposta per interventi di riqualificazione energetica incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.
In sintesi, affinché i condòmini di un condominio minimo possano beneficiare alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, non è necessario che il condominio disponga di un proprio codice fiscale, ma è sufficiente:
I vantaggi fiscali della detrazione IRPEF per le spese di riqualificazione energetica sostenute nell’ambito dei “condomini minimi” sono gli stessi che spettano per le stesse spese sostenute nell’ambito dei “condomini ordinari”.