[A cura di: Agenzia delle Entrate] L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 25 luglio 2018, ha individuato le modalità attraverso cui Acquirente unico spa deve trasmettere i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica nell’ambito della nuova disciplina del pagamento del canone tv.
Si tratta della quota forfettaria riconosciuta a copertura degli investimenti effettuati per l’attuazione della riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (addebito in bolletta).
A copertura degli oneri sostenuti per l’attuazione della riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (che ha previsto la riscossione del canone mediante addebito in bolletta) alle imprese elettriche è riconosciuto un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per il 2016 e altrettanti per il 2017 (articolo 7, comma 1, Dm 13 maggio 2016, n. 94).
L’importo del contributo è attribuito alle imprese elettriche dall’Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ex Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico). A tal fine, le imprese devono mettere a disposizione dell’Autorità le informazioni analitiche relative agli investimenti affrontati per l’implementazione della nuova modalità di pagamento del canone tv.
Il 28 aprile 2017 è stata pubblicata la delibera dell’Autorità contenente i criteri di ripartizione del contributo per il 2016 e il 2017. La delibera, inoltre, prevede che Acquirente unico spa (società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici Spa) deve comunicare all’Agenzia delle entrate i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario. Peraltro, si prevede che una quota del contributo è destinata ad Acquirente unico spa.
Con il provvedimento direttoriale pubblicato la scorsa settimana, l’Agenzia ha definito:
Ad oggi, l’acquirente unico spa avrebbe già dovuto comunicare i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario per il 2017 spettante alle imprese elettriche (la scadenza era stata fissata entro il 31 luglio 2018 mediante comunicazione, firmata digitalmente, e trasmessa all’Agenzia delle entrate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)
L’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica il contributo forfettario spettante (indicando separatamente la quota da versare ad Acquirente unico spa) con le seguenti modalità:
Acquirente unico spa visualizza l’importo del contributo ad esso spettante nella propria area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 settembre 2018.
Il pagamento del contributo è disposto a partire dal 31 ottobre 2018.
Il provvedimento stabilisce che per consentire all’Agenzia delle entrate l’erogazione del contributo, le imprese elettriche e Acquirente unico spa devono indicare le proprie coordinate bancarie attraverso una comunicazione (firmata digitalmente) da trasmettere via pec all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.
Se le imprese elettriche rilevano errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare osservazioni ad Acquirente unico spa entro il 15 ottobre 2018, a mezzo pec all’indirizzo processi@siipec.acquirenteunico.it.
In tale ipotesi, il pagamento del contributo è disposto, a partire dal 31 ottobre 2018, nella misura del 90% della somma complessivamente spettante a ciascuna impresa elettrica. In caso di accoglimento delle osservazioni formulate dalle imprese elettriche, Acquirente unico spa comunica i dati rettificati all’Agenzia delle entrate, che ridetermina il contributo, comunica il nuovo importo a ciascuna impresa ed effettua il pagamento del saldo spettante.