Il cosiddetto decreto crescita è stato convertito in legge. Di seguito le principali misure in tema di fiscalità immobiliare, nella sintesi curata dall’Agenzia delle Entrate tramite il proprio canale ufficiale di informazione, FiscoOggi.
Fra le novità in sede di conversione, l’abrogazione della sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga cedolare secca. Si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l’opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Ora l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.
Sarà più facile detassare i canoni di locazione non percepiti: per i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.
Prevista l’istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti immobiliari. L’inosservanza dell’obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà raddoppiata.
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente edificato l’immobile.