L’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che istituisce la cosiddetta “cedolare secca“, dà la possibilità di usufruire di tale regime nel caso in cui l’immobile sia locato da una persona fisica ad una società. Dunque, se il locatore è una persona fisica, che non esercita una attività imprenditoriale, che loca un immobile ad uso abitativo, può fruire del regime della cedolare secca anche se il locatario è una società. Di seguito l’estratto della pronuncia della Commissione Tributaria della Provincia di Pavia
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Comm. Trib. Prov. di Pavia
Sez. III, sent. 7.6.2108,
n. 222
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Il contribuente … propone ricorso contro avviso di liquidazione n. …, con il quale l’ufficio recupera l’imposta di registro per contratto di locazione il cui versamento era stato omesso ritenendo di potere rientrare nel regime della c.d. “cedolare secca”, regime questo che di fatto prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro.
Il contratto di locazione è stato stipulato tra il ricorrente e la società … e riguarda la locazione di una unità immobiliare in Milano, immobile che, come risulta dal contratto di locazione al punto 3, sarà adibito ad abitazione.
Parte ricorrente evidenzia come la norma riguardante la applicazione della cedolare secca ne limiti l’applicazione, esclusivamente, nel caso che il locatore agisca nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.
L’ufficio si costituisce e resiste, ribadendo che la cedolare secca può essere scelta solo se entrambe le parti agiscono da privati, nel caso di specie una delle parti è una società.
La legge istitutiva la c.d. cedolare secca è disciplinata dall’art. 3 D. Lgs. n. 23/2011, tale norma non vieta la possibilità di usufruire della cedolare secca nel caso in cui l’immobile sia locato, nelle forme del contratto in oggetto, da una persona fisica ad una società.
Se il locatore è una persona fisica, che non esercita una attività imprenditoriale, che loca un immobile ad uso abitativo, può fruire del regime della cedolare secca anche se il locatario è una società.
La citata legge prevede infatti solo restrizioni per il locatore, il quale deve non agire, per poter fruire dell’agevolazione fiscale, nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo; ma nessuna limitazione è indicata in capo ai conduttori.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.