[A cura di: Andrea Cartosio – istituto nazionale tributaristi]
Con provvedimento n. 165110/2017 del 28 Agosto 2017, emanato dall’Agenzia delle Entrate, è stata concessa la cessione del credito di imposta, relativa agli interventi effettuati su parti comuni di un edificio, in riferimento all’agevolazione Ecobonus per i contribuenti incapienti, ossia facenti parte della c.d. “no tax area”, anche a banche e intermediari finanziari.
In materia di ecobonus e cessione del credito, è necessario precisare che non sarà compito dell’amministratore identificare quali soggetti rientrino nella no tax area (potendo quindi cedere il proprio credito anche alle banche), poiché il suo compito si limiterà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni ricevute da parte dei condòmini.
A titolo meramente informativo, i contribuenti che nell’anno precedente a quello del sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR sono definiti incapienti, rientrando pertanto nella cosiddetta “no tax area”. Tale provvedimento integra quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017 e sostituisce il provvedimento emesso in data 8 giugno 2017 a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 4-bis del D.L. 50/2017. Nello stesso provvedimento l’Agenzia delle Entrate, ha previsto l’estensione fino al 31 dicembre 2021 per il sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire della detrazione fiscale, concedendo inoltre la possibilità ai soggetti “incapienti” di cedere la detrazione spettante anche a soggetti privati “diversi” dai fornitori, che a loro volta potranno cedere il credito ricevuto.
Il credito d’imposta cedibile da parte dei condòmini è pari alla detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, nella misura del 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e del 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto MISE del 26/06/2015.
Il limite di spesa posto dall’Agenzia delle Entrate si identifica in euro 40.000 ad unità immobiliare facente parte di uno stesso edificio, cifra che, come consuetudine, dovrà essere ripartita in dieci quote annuali. Il credito di imposta diverrà disponibile dal 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui il cedente ha sostenuto la spesa ed ha adempiuto agli obblighi di corresponsione della propria quota al condominio.
Si precisa altresì che i soggetti rientranti nella “no tax area” potranno cedere sotto forma di credito di imposta anche la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Per far sì che la cessione si concretizzi, il condomino dovrà comunicare a mezzo raccomandata, qualora non fosse inserito in delibera assembleare (non risulta un obbligo il passaggio assembleare), l’avvenuta cessione al cessionario e l’accettazione da parte di quest’ultimo, di ambo due le parti dovranno essere indicate le generalità. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministratore entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento. Dopodiché, questi dovrà comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione del credito e certificare al condomino le spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal codominio, indicando gli estremi dell’avvenuta comunicazione. La mancata trasmissione della comunicazione di avvenuta cessione del credito rende inefficace l’intera operazione.