A Cura di: Antonio De Luca, Dottore Commercialista
Con riferimento alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, l’art. 16-bis co. 8 del TUIR stabilisce che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Pertanto, la risposta interpello Agenzia delle Entrate 20 settembre 2021 n. 612 ha chiarito che se l’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene decide di vendere o donare successivamente l’immobile, le quote residue della detrazione non fruite dall’erede non si trasferiscono all’acquirente/donatario.
Il caso di specie riguarda il suocero, vedovo, titolare di detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio su un immobile di sua proprietà, che risulta deceduto nel settembre 2019. Per successione, l’erede e i suoi tre fratelli co-eredi, hanno acquisito una quota (1/4) di proprietà dell’immobile predetto, acquisendo anche il diritto a pari quota delle detrazioni residue spettanti al de cuius.
L’immobile ricevuto in eredità non viene locato né occupato da alcun erede, bensì rimane nella disponibilità dei medesimi
L’art. 16-bis comma 8 del TUIR, in particolare, con riguardo alla detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, stabilisce che:
– “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”;
– “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Analizzando quest’ultimo passaggio della norma, e come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7 del 25 giugno 2021, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Analogamente, si ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.