[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Detrazioni fiscali, imposte, modulistica. Sono le tematiche più frequentemente oggetto delle domande poste dai contribuenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi, l’organo di comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, quattro quesiti e le relative risposte fornite dall’esperto, Gennaro Napolitano.
D. In caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, come va calcolato il limite massimo delle spese detraibili per gli interventi di recupero edilizio?
R. La legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la misura maggiorata (50%) della detrazione Irpef relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Nel caso in cui i lavori realizzati in un anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche di quelle spese sostenute negli stessi anni. Pertanto, si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto (articolo 16-bis, comma 4, Tuir).
D. Nel corso di quest’anno sostituirò gli infissi del mio appartamento. In presenza di questa tipologia di intervento è possibile beneficiare, oltre che della detrazione per recupero edilizio, anche del bonus mobili?
R. La risposta al quesito è affermativa. Infatti, tra gli interventi che costituiscono valido presupposto per poter accedere al bonus mobili, ossia alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, rientra anche la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso (intervento che, di per sé, dà diritto alla detrazione per recupero edilizio). La recente legge di bilancio ha prorogato il bonus mobili anche per gli acquisti effettuati nel 2018, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017 (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Si ricorda che, a prescindere dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
D. Una società che realizza interventi antisismici su un immobile locato può beneficiare del sisma bonus?
R. La detrazione Irpef del 50% per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (sisma bonus – articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) spetta anche ai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico) e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo. Dato che la disciplina agevolativa è finalizzata, in senso ampio, alla messa in sicurezza degli edifici, il sisma bonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione (risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018).
D. Ho la nuda proprietà di un terreno. Devo dichiararlo nel quadro A del 730?
R. Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario: in linea generale, il primo è imputato al proprietario del terreno (o al titolare di altro diritto reale), mentre il secondo è imputato a chi vi svolge l’attività agricola. Nel caso in cui il proprietario (o il titolare di altro diritto reale) svolga direttamente anche l’attività agricola, a lui sono imputati sia il reddito dominicale sia il reddito agrario. Invece, se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola. Il reddito dei terreni deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro A del modello 730 e quadro RA del modello Redditi Pf). In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno.