[A cura di: dott. Jean Claude Mochet – pres. Comm. fiscale Uppi] Fino a qualche anno fa, gestire un condominio era più semplice e alla portata di tutti, magari anche di un condomino particolarmente volenteroso. In questi ultimi anni, però, gli adempimenti fiscali, quelli derivanti da norme tecniche sulla sicurezza e sulla privacy si sono moltiplicati e la gestione del condominio è diventata sempre più complessa a tal punto da dover essere necessariamente affidata a professionisti qualificati e costantemente aggiornati.
Di seguito i principali adempimenti fiscali per il condominio:
Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento della fattura, il condominio è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli amministratori di condominio comunicano all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese, sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline. Per la trasmissione è possibile avvalersi anche degli intermediari abilitati.
Le tipologie di intervento da comunicare sono: recupero del patrimonio edilizio; arredo degli immobili ristrutturati; intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente; intervento su involucro di edificio esistente; intervento di installazione di pannelli solari; intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse; acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto; intervento antisismico in zona ad alta pericolosità.
Con Provvedimento 15.01.2018, n. 10729, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova Certificazione Unica per i redditi percepiti nell’anno 2017 (CU 2018). Quest’ultima doveva essere inoltrata all’Agenzia entro il 7 marzo 2018, e va consegnata al dipendente entro il 31 maggio 2018. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può, invece, avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.
Il condominio è tenuto al pagamento in due rate (acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre) delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera) individuate dall’articolo 1117 del Codice civile. Tali rate devono essere versate a cura dell’amministratore, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.
Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Dal 2017 il versamento della ritenuta deve essere effettuato non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata indipendentemente dall’importo, ma solo al raggiungimento di una soglia minima di ritenuta pari a 500 euro. Se l’importo delle ritenute operate è inferiore a tale soglia, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale.
Il modello 770/2018 dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2018, con la stessa scadenza dei modelli Redditi/2018 e Irap/2018.
É tenuto alla compilazione del quadro AC l’amministratore di condominio, in carica al 31 dicembre, indipendentemente dal fatto che al momento della compilazione o presentazione della dichiarazione l’amministrazione sia passata ad altro soggetto. L’obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di 8 condòmini. Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del modello 730/2018 il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello Redditi PF 2018, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello ovvero il 31 ottobre 2018.
Devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dell’esercizio condominiale. Non devono essere ricompresi nel quadro AC gli importi relativi a: forniture di acqua, energia elettrica e gas; acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare che risultino, al lordo di Iva, di importo complessivamente non superiore a € 258,23 per ciascun fornitore; forniture di servizi che hanno comportato, da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenute alla fonte, in quanto gli stessi sono già segnalati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.