Chi controlla se il condominio ha diritto all’ecobonus?
Tanto si è parlato dell’efficacia delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Altrettanto si sta discutendo, nelle ultime settimane, sui limiti e sui rischi del cosiddetto decreto ecobonus. Ma, a monte, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: chi e come verifica se coloro che richiedono i benefici (ivi compresi, ovviamente, gli interi stabili condominiali) hanno davvero il diritto a fruirne?
Di seguito, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 211 deell’11 settembre 2018 e recante “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90”.
ARTICOLO 1
Oggetto
- Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 stesso. Il presente decreto disciplina le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.
ARTICOLO 2
Programma dei controlli e criteri di selezione degli interventi
- L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
- Il campione é definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all’art. 5, comma 1, nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
- istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
- istanze che presentano la spesa più elevata;
- istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.
- Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall’approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.
ARTICOLO 3
Avvio della procedura e documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
- Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati, ai sensi del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.
- Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo enea@cert.enea.it, in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; la documentazione è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.
ARTICOLO 4
Accertamenti documentali e controlli in situ
- L’ENEA, ricevuta la documentazione di cui all’art. 3, procede alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. É facoltà di ENEA richiedere eventuali integrazioni istruttorie che comportano l’interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
- L’accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui la documentazione fornita ai sensi dell’art. 3 risulti carente, anche a seguito di integrazione, e nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e dalle ulteriori norme nazionali o regionali applicabili. L’accertamento produce altresì esito negativo a fronte dell’indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo
- Ad integrazione dell’attività di cui al comma 1, l’ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato ai sensi dell’art. 2, comma 2. L’avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 o provvedimento regionale equivalente.
- Le attività di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da personale ENEA, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
- Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l’amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
- Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore, per conto del condominio, ai sensi dell’art. 3 presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate. Il controllo in situ produce altresì esito negativo a fronte di comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all’edificio oggetto di ispezione.
- L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate una relazione motivata riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo.
- Al fine di attivare le azioni di responsabilità previste dall’art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013 nei confronti dei professionisti coinvolti, l’ENEA provvede ad effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini di appartenenza.
ARTICOLO
Attività complementare e sistema informativo
- ENEA pone in essere le attività necessarie e propedeutiche ad assicurare l’efficacia dei controlli di cui al presente decreto. In particolare, ENEA cura la realizzazione di un portale web dedicato che consenta il caricamento dei dati, la gestione dei controlli, la selezione dei casi da sottoporre a verifica nonché il monitoraggio dei dati, funzionali anche allo svolgimento di analisi e valutazioni utili agli eventuali adeguamenti normativi.
- Alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo del 10% delle risorse allocate dall’art. 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013 e comunque previa approvazione da parte del MISE-DG MEREEN del programma di cui all’art. 2, comma 1.
ARTICOLO 6
Rendicontazione attività
- Entro trenta giorni dal termine del piano di controlli di cui all’art. 2, comma 3, ENEA sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), per l’approvazione, un rapporto delle attività svolte nel corso dell’annualità precedente, ivi comprese quelle di cui all’art. 5, completo di dettagliata rendicontazione tecnica ed economica di tutte le spese sostenute, debitamente certificata e corredata da idonea documentazione amministrativa e contabile.
- Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione dei costi elencati all’allegato 1 e comunque nei limiti delle effettive disponibilità.
- Gli importi saranno corrisposti, in quote annuali, attraverso versamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria unica dell’ENEA a seguito dell’approvazione da parte del MISE-DG MEREEN della rendicontazione tecnico economica di cui al comma 1.
- A seguito dell’approvazione del programma di controlli di cui all’art. 2, comma 1, previa esplicita richiesta da parte di ENEA, può essere corrisposta, a titolo di anticipo, una somma pari al 15% del corrispettivo annuale.