Si abbassa – dal prossimo 1° luglio – la soglia dei pagamenti che possono essere effettuati in contante. Dagli attuali 3mila, il limite scende a 2.000 euro: un valore che devono tenere strettamente presente sia i professionisti (anche del settore casa), ai quali non di rado i lavori vengono saldati in moneta liquida; sia gli amministratori di condominio, ancora in troppi casi abituati a ricevere (ma anche ad effettuare) pagamenti anche ingenti senza l’impiego della valuta elettronica o comunque dell’internet banking.
Ma vediamo che cosa prevede la normativa (e quali siano anche le agevolazioni previste per scoraggiare l’uso del contante), in quest’approfondimento a cura di FiscoOggi: l’organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020), da un lato, ha istituito – a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro – un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22) e, dall’altro, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).
Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro.
Il credito d’imposta:
Per le disposizioni attuative della norma sono stati emanati:
Il comma 3-bis dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, aggiunto dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020, ha stabilito che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2mila euro (attualmente, il limite è 3mila euro). Il trasferimento oltre l’importo indicato – specifica la norma – è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati (e in questo caso certamente c’è da valutare anche la posizione relativa alle quote condominiali).
Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.
Parallelamente, diminuisce anche il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (da 3mila a 50mila euro) applicabile nei confronti di chi non rispetta la norma in questione: è fissato a 2mila euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a mille euro per quelle successive (articolo 63, comma 1-ter, Dlgs n. 231/2007).