Più conferme che novità, dalla legge di Bilancio, in materia di detrazioni fiscali afferenti a vario titolo al comparto della casa e del condominio. Di seguito, il punto della situazione fatto da Assoclima.
Novità e conferme nella legge di bilancio 2020: prorogate le detrazioni fiscali (ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus mobili, bonus verde, bonus ristrutturazioni, ecc.) fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le detrazioni previste per l’installazione di pompe di calore, si confermano l’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica al 65% e il bonus casa per ristrutturazioni edilizie al 50%.
Modificato, invece, sostanzialmente, il cosiddetto sconto in fattura, ovvero la possibilità di optare in luogo della detrazione fiscale per un contributo di pari ammontare, sotto forma di corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato il lavoro.
L’articolo 10 del DL Crescita che aveva introdotto nel 2019 questa opzione è stato revisionato al fine di circoscrivere lo sconto in fattura soltanto a interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni di edifici condominiali di importo superiore ai 200.000 euro.
Questo il testo dell’articolo 10 modificato: “A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.”.
La manovra prevede anche l’introduzione del nuovo bonus facciate al 90%, dedicato alla ristrutturazione (recupero o restauro) delle facciate esterne degli edifici ubicati nelle zone A e B.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.