Dichiarazione dei redditi: le scadenze fiscali dell’amministratore di condominio
[A cura di: Dr.ssa Laura Ramarro – ufficio fiscale associazione Valore Aggiunto] Tra gli adempimenti fiscali dell’amministratore di condominio rientra la compilazione e la presentazione del quadro AC del modello unico personale dell’amministratore, adempimento a cui è tenuto l’amministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Nel caso in cui l’amministratore di condominio sia revocato dall’assemblea condominiale oppure in caso di dimissioni, la compilazione e presentazione all’AdE del quadro AC deve essere effettuata dall’amministratore uscente.
L’obbligo di presentazione sussiste anche nel caso in cui in un condominio con non più di otto condòmini la carica di amministratore sia stata ugualmente conferita.
Il quadro AC
Il quadro AC, denominato comunicazione dell’amministratore di condominio, consente di effettuare i seguenti adempimenti:
- la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. Nel quadro AC non vanno riportati gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte le quali devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770);
- la comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Il quadro AC si compone essenzialmente di tre parti:
- dati identificativi del condominio: codice fiscale e denominazione sociale;
- dati catastali del condominio: dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali;
- dati relativi ai fornitori ed agli acquisti di beni e servizi: il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita se persona fisica, oppure la denominazione sociale se si tratta di altro soggetto, codice fiscale o partita iva, il domicilio fiscale nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.
Nel quadro AC non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle fatture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’Iva gravante sull’acquisto non superiori complessivamente ad euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte le quali vanno esposte nel modello 770.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, supercondomini, consorzi o enti similari, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori ad euro 258,23 annuali a qualsiasi titolo.
Nel caso l’amministratore di condominio dichiari i propri redditi compilando il modello semplificato 730, non dovrà più presentare il frontespizio del modello unico per allegare il quadro AC, ma dovrà unicamente allegare il modello 730 il quadro K, barrando nel frontespizio l’apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.
Il quadro K
Si compone di tre sezioni: le prime due sono dedicate ai dati identificativi del condominio e quelli catastali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La sezione terza è dedicata ai dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi. In questa sezione dovranno essere riportati per ogni singolo fornitore (se ne possono inserire massimo sei, superati i quali sarà necessario compilarne altri) il codice fiscale, la denominazione, il nome e cognome nonché il luogo e la data di nascita nel caso di persone fisiche oltre all’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi.
In caso di amministrazione di più condomini da parte di un unico soggetto occorre che vengano compilati più quadri AC o K uno per ciascun condominio.
Relativamente alle modalità di presentazione del quadro denominato “comunicazione dell’amministratore di condominio”:
- se l’amministratore presenta il modello 730/2019, il quadro K deve essere presentato unitamente al modello 730 barrando l’apposita casella nel frontespizio;
- se l’amministratore di condominio è esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà presentare il quadro AC unitamente al frontespizio del modello unico 2019 persone fisiche con le modalità ed i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello;
- se l’amministratore presenta il modello unico 2019 persone fisiche presenterà il quadro AC unitamente al modello unico.
Quali scadenze
Il quadro AC del modello unico 2019 persone fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica.
Il quadro K del modello 730/2019 deve essere presentato entro:
- il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’AdE, al Caf od al professionista;
- l’8 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
L’omessa presentazione del quadro AC o K comporta in capo all’amministratore una sanzione che va da 258,00 euro a 2.065,00 euro.