[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] L’atto di divisione ereditaria, che non dà luogo a conguagli, sconta il Registro con aliquota dell’1%, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro. Questo perché, quando il valore dei beni e dei diritti immobiliari corrisponde esattamente alle quote spettanti di diritto a ciascun erede, non si può parlare di atto traslativo.
Con la risposta n. 30/E del 6 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate concorda con il notaio che ha prospettato tale tipologia di tassazione per l’atto da lui rogitato.
In particolare, l’amministrazione spiega che la norma regolatrice della materia (articolo 34 del Tur) ai fini della corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell’atto di divisione, impone di raffrontare esclusivamente il valore complessivo della quota ricevuta rispetto al valore dell’intero compendio, in base alla quota spettante di diritto.
Se l’atto realizza un’assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore eccedente quello spettante secondo la quota di diritto, si tratta di un atto traslativo, per cui l’atto si considera vendita limitatamente per la parte eccedente, da tassare con le aliquote previste per i trasferimenti mobiliari e immobiliari.
Quando, invece, il valore dei diritti assegnati corrisponde a quello delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, come nel caso descritto dal notaio interpellante, ci trova al cospetto di un atto di divisione da registrare in termine fisso, “con l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 per cento, prevista per gli atti aventi natura dichiarativa dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR” e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.