Due quesiti in materia di cedolare secca. Sono quelli pervenuti alla rubrica di consulenza fiscale di FiscoOggi: la rivista on line dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito, le domande poste dai contribuenti e i brevi pareri forniti dall’esperto, Gennaro Napolitano.
D. Esiste un limite dimensionale per poter applicare la cedolare secca agli immobili commerciali?
R. La legge di bilancio 2019 ha esteso il regime opzionale della cedolare secca (aliquota 21%) anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati nel 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi a oggetto immobili commerciali (categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2 – magazzini e locali di deposito; C/6 – stalle, scuderie e rimesse; C/7 – tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate. A tal fine, l’unità immobiliare commerciale deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati (articolo 1, comma 59, legge 145/2018).
D. La cedolare secca si può applicare alla locazione di un immobile per finalità abitative a una cooperativa Onlus?
R. Sì, l’opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche in relazione a contratti di locazione conclusi con enti pubblici o privati non commerciali (tra cui rientrano le cooperative sociali, Onlus di diritto in base alla legge 381/1991), purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili a uso abitativo in conformità ai propri scopi. In tal caso, infatti, è soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile a finalità abitative previsto dalla legge (circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, par. 1.2).