[A cura di: Agenzia delle Entrate ] Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche. Con un documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni dubbi sollevati dagli operatori dopo l’emanazione della circolare n. 11/E del 18 maggio 2018. Tra le novità, la possibilità di cedere il credito nell’ambito di un Consorzio o una Rete di imprese, a eventuali subappaltatori nonché a soggetti che rientrano nello stesso contratto di appalto anche se non hanno eseguito lavori che danno diritto a detrazioni cedibili.
Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l’intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere “passato” anche direttamente al Consorzio o alla Rete. A questo proposito la circolare di oggi ribadisce il divieto di cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, che vale anche se fanno parte del Consorzio o della Rete. Il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l’opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari: si tratta infatti di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus, infine, anche le imprese che – pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili – rientrano nello stesso contratto di appalto.
Il documento di oggi spiega che i chiarimenti sui soggetti cessionari e sul numero di cessioni, già forniti con la circolare n. 11/E di maggio scorso relativamente all’ecobonus, valgono anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Infine, nel ribadire che il credito può essere ceduto a soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione, la circolare precisa che questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.