[A cura di: Giuseppe Motta – tributarista] Con il provvedimento n. 28213 del 6 Febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso pubbliche le modalità e le istruzioni per la comunicazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica attinenti all’anno 2018, effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
La data di scadenza per assolvere tali disposizioni è stata fissata al 28 febbraio 2019. Successivamente, i dati raccolti dall’Agenzia saranno trascritti nella dichiarazione dei redditi precompilata per ciascuno dei contribuenti implicati. Il provvedimento di quest’anno riguarda esclusivamente alcuni adeguamenti introdotti per correggere la circolare del 2018: è il caso dei campi dedicati alla cessione del credito fiscale, i quali sono stati aggiornati rispetto alla precedente normativa del 2018.
Per l’identificazione dell’esborso da imputare ad ogni condomino sarà necessario considerare quanto è stato versato dal condominio ai fornitori nell’anno 2018. Ciò richiede che l’amministratore, usando il criterio originario di divisione, ripartisca la spesa concretamente pagata ai fornitori a prescindere dalle quote corrisposte dai singoli proprietari o aventi diritto. Inoltre, è bene precisare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 1° maggio 1999, ha puntualizzato che il singolo condomino, per beneficiare della detrazione d’imposta, può adempiere all’onere condominiale entro, e non oltre, il termine previsto per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
All’Agenzia dovrà poi essere comunicato, entro il termine del 31 dicembre, se il condominio sarà in regola con le quote e, qualora l’amministratore comunicasse l’esito positivo del pagamento, il dato sarà inserito automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata dell’interessato.
Si ricorda, infine, che è compito del proprietario comunicare all’amministratore un beneficiario fiscale differente. In alternativa l’amministratore userà i dati presenti in anagrafe condominiale per svolgere il suo dovere di comunicazione all’Agenzia del soggetto beneficiario della detrazione fiscale.