[A cura di: Andrea Santoro – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
Molto, se non moltissimo si sta discutendo, nelle ultime settimane, in merito ad alcuni degli articoli più dibattuti del decreto crescita convertito in legge, a partire dalle misure inerenti lo sconto in fattura sui lavori di efficientamento energetico e dai chiarimenti riguardo le locazioni.
A far il punto della situazione, perlomeno sul primo di questi due aspetti, è un approfondimento a cura di Andrea Santoro per conto di FiscoOggi: l’organo d’informazione dell’Agenza delle Entrate. Ne riportiamo un estratto.
Con il decreto crescita sono state apportate modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili. In particolare, l’articolo 8 del decreto ha modificato il comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013 e ha introdotto il successivo comma 1-octies.
Con il primo dei nuovi commi citati vengono estese le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (in precedenza erano interessate dall’agevolazione soltanto le zone classificate a rischio sismico 1). I benefici consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La detrazione è pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell’immobile per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della stessa, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. L’agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
L’articolo 10, comma 2 del decreto crescita, introducendo il comma 1-octies all’articolo 16 del Dl n. 63/2013, prevede, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare, al posto della detrazione stessa, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta comunque esclusa, anche in questo caso, la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.
In materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, analogamente a quanto introdotto in tema di sismabonus, l’articolo 10, comma 1 del decreto crescita ha inserito nell’articolo 14 del Dl n. 63/2013 un nuovo comma che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese, di fruire, in alternativa all’utilizzo della detrazione fiscale, di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore che ha effettuato gli interventi sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. Anche in questo caso, come per il sismabonus, il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.