[A cura di: Andrea Cartosio – Istituto nazionale tributaristi]
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 22 settembre 2017, è stata data attuazione alla normativa prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge 50/2017, la quale ha concretamente introdotto nel sistema fiscale nazionale gli “indici sintetici di affidabilità fiscale” (c.d. ISA) abrogando i mai “amati” studi di settore. Per l’anno di imposta 2017 saranno 70 le categorie interessate, circa 1,5 milioni di contribuenti, suddivisi tra imprese e lavoratori autonomi: numeri che saranno implementati per l’anno di imposta 2018. Tra le figure professionali coinvolte dal provvedimento, rientreranno agenti immobiliari e amministratori di condominio.
I nuovi indicatori mireranno a valutare il grado di affidabilità fiscale del contribuente, assegnandogli un voto da 1 a 10. A seconda del “punteggio” ottenuto, il contribuente potrà fruire di un effetto “premiale”, come per esempio l’esclusione da alcune tipologie di accertamento, o, in caso emergesse un profilo di rischio, l’Agenzia provvederà a contattare il contribuente perché giustifichi il comportamento tenuto e, qualora sia necessario, regolarizzi la propria posizione.
Per la costruzione degli indici verranno presi in considerazione i dati presenti nelle dichiarazioni fiscali oltre che le informazioni disponibili presso l’INPS e l’INAIL, dopodiché gli stessi dati verranno elaborati e sottoposti al parere di una specifica commissione di esperti, nominata dal Ministro delle Finanze, la quale dovrà esprimersi sulla rappresentazione veritiera delle informazioni in relazione alla categoria interessata.
Oltre i dati fiscali, previdenziali, graverà sui contribuenti l’onere della trasmissione di un apposito modello, all’Agenzia delle Entrate, contenente dati economici, contabili e strutturali necessari per l’applicazione degli ISA, il tutto tramite un software messo a disposizione dall’AdE stessa.
Sono previste clausole di esclusione (molto simili a quelle previste dagli studi di settore) dall’applicazione degli indici in caso di inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta, presenza di una situazione di non normale svolgimento dell’attività (es. calamità), ricavi o compensi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli ISA.
Nei prossimi mesi, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento, ad oggi mancante, finalizzato ad individuare i livelli di affidabilità – considerando il comportamento fiscale tenuto dai contribuenti nelle annualità precedenti – e a stabilire i criteri e le metodologie di accesso al regime premiale.
I contribuenti “virtuosi” potranno beneficiare di:
Nel caso in cui il contribuente omettesse la dichiarazione dei dati rilevanti al fine della costruzione e dell’applicazione degli ISA, sono previste sanzioni da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.500 euro. Le stesse sanzioni saranno applicate anche in caso di comunicazioni incomplete o errate.