[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate]
Numerosi gli interventi che si possono effettuare approfittando del bonus facciate, di cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce periodicamente il campo d’applicazione rispondendo agli interpelli dei contribuenti.
Il limite principale, tuttavia, resta quello che la facciata condominiale sia visibile dall’esterno.
Vediamo in dettaglio gli ultimi approfondimenti dell’Agenzia.
GRONDA, DAVANZALI E TENDE
L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a “cappotto” di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi collegati, come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e altri ancora. Basta che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento che l’Agenzia riepiloga nella risposta n 520 del 3 novembre 2020, con la quale dà il via libera al contribuente.
Questi intende effettuare un intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti di un edificio composto da due unità immobiliari di sua proprietà e, per fare in modo che non si crei un ponte termico tra parete e copertura, deve anche eseguire l’isolamento dello sporto di gronda. Tale lavoro comporta alcuni interventi aggiuntivi quali:
Tanto premesso, l’istante chiede se le spese relative agli ulteriori interventi siano attratte nell’alveo del “bonus facciate”.
L’amministrazione, nel riassumere le disposizioni normative e di prassi di riferimento che si sono succedute negli ultimi mesi – prima di tutto, l’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019, che ha introdotto il bonus, e la circolare n 2/2020, che ne ha chiarito gli aspetti fa notare, riguardo all’intervento di isolamento “a cappotto” dell’immobile, che, qualora la facciata sia visibile dall’esterno, il bonus facciate spetta anche per i costi sopportati per l’isolamento dello “sporto di gronda” poiché si tratta di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata – e per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante – che sono strettamente connessi alla realizzazione di quello principale.
Quindi, un’informazione di servizio. L’Agenzia ricorda che i contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono direttamente cedere la detrazione a questi soggetti, con la possibilità, per questi ultimi, di successiva cessione.
Le modalità per la cessione sono state definite da due provvedimenti del direttore dell’Agenzia: il primo dell’8 agosto, il secondo del 12 ottobre scorso.
Accedono all’agevolazione denominata bonus facciata i lavori sui prospetti esterni di una palazzina multipiano a blocco, parte di un complesso residenziale, anche se solo parzialmente visibili dalla strada pubblica, perché coperti dalla muratura di recinzione o da altri edifici dello stesso complesso.
Discorso diverso per gli interventi sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada e, quindi non visibili e non agevolabili.
A specificarlo è sempre l’Agenzia delle Entrate, questa volta con la risposta n. 522 del 4 novembre 2020. E lo fa richiamando la circolare n. 2/2020, in cui è possibile rintracciare gli elementi utili per rispondere all’amministratore condominiale della palazzina interessata. In particolare, nel punto in cui precisa che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”, comunque visibili dalla strada, in modo da contribuire al miglioramento del decoro urbano. E, nel dettaglio, quelli sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tanto premesso, nel caso specifico, la detrazione non può essere concessa sull’intero perimetro della palazzina, ma solo in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.