Se all’apertura della successione, l’eredità comprendeva beni immobili con presenza di passività in corso di accertamento, è stata presentata la rinuncia all’eredità da parte di due chiamati e si è in attesa dell’accettazione di ulteriori due chiamati all’eredità, il curatore dell’eredità giacente è tenuto comunque al pagamento delle imposte, non essendo estraneo al rapporto giuridico d’imposta creatosi con la presentazione della dichiarazione di successione. Tuttavia, come indicato dall’articolo 36, comma 3 del Tus, il curatore in qualità di chiamato all’eredità risponderà delle imposte “nel limite del valore dei beni ereditari posseduti”. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia con la risposta n. 587 del 15 settembre 2021.
Il curatore istante fa sapere che sui conti correnti del de cuius, temporaneamente bloccati in attesa della dichiarazione di successione, il saldo è insufficiente al pagamento delle imposte catastali,
ipotecarie, bollo e di successione conseguenti alla presentazione della dichiarazione di successione. Propone la sospensione del versamento nelle more dell’accettazione dell’eredità che individua il soggetto obbligato al pagamento (che non potrà mai essere il curatore) o della devoluzione allo Stato nel caso in cui neanche gli ulteriori chiamati all’eredità accettino l’immobile.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che i soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi (articolo 5 del Tus), mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all’eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari (articolo 28, comma 2 del Tus).
Quindi il curatore rientra fra i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.
Riguardo al pagamento dell’imposta interviene l’articolo 36 del Tus, secondo il quale “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti».
In sintesi, fino all’accettazione dell’eredità chi non è in possesso di beni ereditari non risponde affatto dell’imposta, chi invece ne è in possesso deve rispondere non oltre il limite del valore dei beni posseduti.
L’istante, quindi, in qualità di curatore dell’eredità giacente è tenuto sia all’adempimento dichiarativo sia ai versamenti delle imposte nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso previsti dalla norma, principio ribadito anche dalla Cassazione con la sentenza n. 16428/2009.
L’Agenzia fa presente che nel caso di successione ereditaria l’ufficio delle Entrate è tenuto a redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione e a richiederne la trascrizione con la relativa imposta ipotecaria in misura proporzionale (articolo 1 della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990). Anche per l’imposta catastale sussiste l’obbligo di volturare gli immobili compresi nell’attivo ereditario a favore dell’eredità giacente con la relativa corresponsione dell’imposta in misura proporzionale (articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 347/1990).
In conclusione, gli obblighi di autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali devono essere assolti anche da parte del curatore dell’eredità giacente.
Nel caso in cui, invece, l’eredità sia devoluta allo Stato non sono dovute né l’imposta di successione, né quelle ipotecaria e catastale. La devoluzione dei beni allo Stato, chiarisce l’Agenzia, costituisce una causa di chiusura del procedimento dell’eredità giacente. In tale ipotesi dovrà essere sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore e quest’ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa, qualora già versata.
Fonte: FiscoOggi